Carta docente: notifica del titolo esecutivo al Ministero (TAR Lombardia n. 3208 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di cento venti giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, ivi incluse quelle da adempiersi mediante moneta elettronica, come nel caso della carta docente. La notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice deve essere effettuata presso il domicilio digitale estratto dai pubblici registri: per le amministrazioni centrali dello Stato, quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è necessario utilizzare l’indirizzo PEC indicato nel Registro delle PP.AA., essendo l’estrazione dal Registro IPA legittima solo in via sussidiaria, qualora l’indirizzo non sia presente nel predetto Registro. La notifica del titolo a un ufficio dirigenziale diverso da quello di rappresentanza dell’ente, agli Uffici scolastici periferici o all’Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il termine, con conseguente inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite carta elettronica, dell’importo annuo di € 500,00 di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2024/2025. Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a darvi integrale esecuzione.
Il Ministero si è costituito per resistere e, all’udienza camerale, il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, connesso al mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto richiamato la giurisprudenza secondo cui il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per il pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza quando questo costituisca rimedio alternativo all’esecuzione forzata per crediti pecuniari fondati su un giudicato. La disposizione mira a consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento prima dell’introduzione della procedura giudiziale esecutiva.
Quanto alla notifica del titolo esecutivo, il Collegio ha precisato che, nel caso di notifica a mezzo PEC, è onere del creditore individuare correttamente l’indirizzo digitale da utilizzare. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, che individua i pubblici elenchi da cui estrarre il domicilio digitale: il Registro delle PP.AA., l’INI-PEC, l’INAD e il ReGIndE. L’utilizzo del domicilio digitale presente sul Registro IPA è invece consentito, ai sensi del comma 1-ter della medesima disposizione, solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.
Il TAR ha escluso che l’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, come introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022, possa essere interpretato nel senso di equiparare l’elenco IPA agli altri pubblici elenchi, trattandosi di norma di raccordo che ribadisce la validità della notifica all’indirizzo “individuato” secondo la disciplina dell’art. 16-ter, comma 1-ter, e quindi solo alle condizioni ivi previste.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha eletto il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. nell’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, facente capo all’Ufficio di Gabinetto, struttura di vertice dell’ente. La sentenza è stata invece notificata all’indirizzo della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, nonché agli Uffici scolastici regionale e provinciale, che non rappresentano l’amministrazione debitrice centrale.
Irrilevante è stata ritenuta anche la notifica presso l’indirizzo indicato nel comunicato ministeriale, qualificato come mero atto organizzativo privo di efficacia normativa, e quella effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, che opera solo a fini processuali. La mancata notifica del titolo presso la sede reale dell’ente, individuata secondo le regole sopra precisate, ha comportato la mancata decorrenza del termine dilatorio e la conseguente inammissibilità dell’azione di ottemperanza, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.