La Carta docente riconosciuta dal giudice civile va eseguita dal Ministero dell’Istruzione (TAR Campania n. 2078 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Il giudizio di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento e la notificazione in forma esecutiva, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine, nomina fin d’ora il commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 1056/2024 pubblicata il 22 maggio 2024, l’accertamento del diritto ad usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, con condanna dell’Amministrazione all’erogazione di un buono di importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità.

La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva proceduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Rileva inoltre che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Su queste basi il Collegio ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la Carta elettronica e accreditando su di essa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico destinato alla formazione professionale della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia viene nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni. L’Amministrazione è altresì condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta sino all’adempimento o all’effettivo insediamento del commissario, richiamando sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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