Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e salvezza degli effetti dei titoli di studio conseguiti in pendenza di giudizio (TAR Lazio n. 12159 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, resa anche in udienza, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente inoppugnabilità dei provvedimenti impugnati e loro mantenimento di effetti. La cessazione della materia del contendere postula, invece, la piena soddisfazione della pretesa sostanziale, quale si verifica solo a seguito di un atto di ritiro o di annullamento in autotutela dei provvedimenti gravati. La parte può disporre degli interessi sostanziali azionati, ma non degli esiti del processo, sicché è inammissibile una dichiarazione di interesse condizionata all’eventuale rigetto del ricorso. L’ordinanza cautelare perde ipso iure rilevanza con la sentenza che definisce il giudizio, ma restano fermi gli effetti dei titoli di studio rilasciati agli studenti in buona fede in pendenza del giudizio, non potendo andare a loro detrimento l’alternanza degli esiti delle fasi processuali.

Il Fatto

La società ricorrente, gestrice di un istituto paritario, impugnava il diniego dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio alla costituzione di classi quinte collaterali per l’anno scolastico 2024/2025, oltre agli atti presupposti. Concessa la tutela cautelare, la classe aveva potuto concludere l’anno scolastico in regime di parità e sostenere gli esami di Stato. All’udienza pubblica la difesa dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo il rinvio per consentire il conseguimento del diploma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato l’inaccoglibilità sul piano processuale dell’istanza volta a ottenere, in via prioritaria, l’accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché il giudice amministrativo non può dapprima esaminare i motivi di ricorso e poi, solo in caso di reiezione, dichiarare estinto il giudizio.

In virtù del principio dispositivo, la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui domanda tutela ma non può disporre degli esiti del processo, rimessi alla valutazione del giudice, né può chiedere la declaratoria di improcedibilità solo per l’ipotesi di rigetto.

Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, riscontrabile soltanto quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta, come nel caso di ritiro in autotutela dei provvedimenti impugnati, non verificatosi nella specie.

Preso atto della dichiarazione di non voler più far esaminare le censure, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente inoppugnabilità dei provvedimenti impugnati. L’ordinanza cautelare perde ipso iure rilevanza con la sentenza che definisce il giudizio.

Fermi restano, tuttavia, gli effetti dei titoli di studio rilasciati agli studenti in buona fede in pendenza del giudizio, in applicazione del principio enunciato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2268 del 16 aprile 2018, secondo cui non può andare a detrimento dello studente l’alternanza degli esiti delle fasi processuali quando gli esami siano sostenuti a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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