Condono edilizio 2003 e vincolo paesaggistico: insanabili gli abusi maggiori (TAR Lazio n. 11172 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, vale a dire gli abusi c.d. “maggiori” o sostanziali, non sono suscettibili di sanatoria condonistica ove realizzate su immobili gravati da vincolo paesaggistico, anche di natura relativa, essendo irrilevante la loro conformità alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Il condono edilizio previsto dall’art. 32 d.l. n. 269/2003 si applica, in area vincolata, esclusivamente agli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 del medesimo allegato, purché non comportino aumento di superficie o volume, siano stati realizzati prima dell’imposizione del vincolo e sussista il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Il diniego di condono è atto doveroso e vincolato, sicché il giudizio sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito in zona gravata da vincolo paesaggistico, archeologico e ricadente nel Parco Regionale dei Castelli Romani, presentava domanda di condono edilizio per interventi di ampliamento e cambio di destinazione d’uso, richiedendo contestualmente l’accertamento della compatibilità paesaggistica. Il Comune, dopo aver comunicato i motivi ostativi, adottava un diniego fondato sul contrasto dell’intervento con l’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004, in quanto realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di interesse archeologico e all’interno del perimetro del Parco Regionale.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, per l’omessa valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere, e lamentando la natura di interventi minori, quali il rifacimento del tetto e la realizzazione di una tettoia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio premette che la domanda di condono è disciplinata dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003 e che la valutazione di ammissibilità deve essere effettuata secondo le prescrizioni ivi dettate, con specifico riferimento ai limiti di cui ai commi 26 e 27: la sanatoria è consentita per gli interventi “formali” mentre è esclusa per le opere realizzate in area vincolata.
La giurisprudenza consolidata, richiamata dal collegio, ha chiarito che il terzo condono è applicabile agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo esclusivamente per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), a condizione che non vi sia aumento di cubatura o superficie e che ricorrano le altre condizioni di legge. Al contrario, non sono mai sanabili gli abusi “maggiori” o sostanziali, ossia nuove costruzioni e ristrutturazioni, realizzati in area gravata da vincolo paesaggistico, seppur relativo, a prescindere dalla conformità urbanistica.
Nel caso di specie, l’intervento dedotto in sanatoria apparteneva alla “tipologia 1” e consisteva in una sopraelevazione dell’immobile preesistente con sistemazione del tetto e realizzazione di una tettoia, con creazione di nuova volumetria. Tale abuso, in quanto realizzato in area vincolata, non poteva essere oggetto di condono, sicché l’amministrazione ha correttamente adottato un diniego vincolato, senza necessità di procedere a una valutazione di compatibilità paesaggistica in concreto.
Le ulteriori censure relative alla scarsa rilevanza o visibilità delle opere sono state ritenute inconferenti, in quanto la preclusione ex lege alla sanatoria rende il provvedimento un atto dovuto. Il Tribunale ha, infine, respinto anche le deduzioni circa la documentazione fotografica prodotta, ritenuta priva di data certa e comunque rappresentativa di un manufatto impattante.
Nota della Redazione
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