L’atto meramente confermativo non è impugnabile in via autonoma (TAR Toscana n. 315 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto meramente confermativo è quello con cui l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza rinnovata ponderazione degli interessi. Esso ha la sola funzione di comunicare all’interessato che la questione è già stata delibata e, per la sua carenza di spessore provvedimentale, è insuscettibile di autonoma impugnazione per difetto di carattere autonomamente lesivo. Diverso è l’atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di un riesame della situazione e di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, che può essere autonomamente impugnato. Il giudice amministrativo qualifica l’atto secondo il suo effettivo contenuto e la sua causa reale, a prescindere dal nomen iuris e dalle deduzioni delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio presso una Stazione Carabinieri, aveva presentato in data 8 marzo 2023 istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, per assistere due fratelli portatori di handicap grave, dei quali era amministratore di sostegno. L’amministrazione aveva archiviato l’istanza con provvedimento non impugnato. In data 30 giugno 2023 il ricorrente ha reiterato la richiesta, questa volta invocando l’art. 398 R.G.A., verso le medesime sedi.

La nuova istanza è stata archiviata con provvedimento del 6 luglio 2023, che richiamava espressamente le motivazioni della prima archiviazione. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento e la nota del 19 giugno 2023, chiedendo l’accertamento del diritto al trasferimento. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, qualificando l’atto come meramente confermativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità l’eccezione di inammissibilità. Richiamando il proprio potere di qualificazione ufficiosa dell’atto, svincolato dall’intitolazione e dalle deduzioni delle parti, il Tribunale individua la distinzione tra atti meramente confermativi e atti di conferma in senso proprio, rilevante ai fini dell’autonoma lesività e della decorrenza del termine decadenziale.

Gli atti meramente confermativi si caratterizzano per la ritenuta insussistenza di valide ragioni per riaprire il procedimento. Mancando la riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi, essi non producono alcun effetto lesivo autonomo. L’atto di conferma in senso proprio presuppone invece una nuova istruttoria e una motivazione diversa e nuova.

Applicando tale criterio, il Tribunale rileva che sia la prima sia la seconda istanza riguardano il trasferimento nelle medesime sedi e che la seconda non introduce elementi nuovi. Il provvedimento impugnato non è preceduto da alcuna nuova istruttoria: la comunicazione del contenuto del colloquio con il Comandante di Legione, priva di natura provvedimentale, è scissa dall’iter procedimentale.

Il Collegio legge il provvedimento del 6 luglio 2023 e vi rinviene un richiamo chiaro e inequivoco alla precedente archiviazione, con identiche motivazioni: il limite dell’art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, che consente di scegliere la sede più vicina ma non l’incarico; la preesistenza delle esigenze sanitarie rispetto all’assegnazione; la già avvenuta valutazione della situazione dei congiunti. L’atto ha dunque natura meramente confermativa e non è autonomamente impugnabile.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’ulteriore eccezione di carenza di interesse e integrale compensazione delle spese di lite per la natura della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *