Decadenza ex art. 16 legge 741/1981 non rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 1124 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, la decadenza processuale che sanziona la mancata proposizione, entro sessanta giorni, delle domande della parte cui sia stata notificata l’istanza di arbitrato non è dettata a protezione di un interesse pubblico superiore. Essa, pertanto, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è soggetta alla disciplina degli artt. 2968 e 2969 cod. civ. Ne consegue che tale decadenza non può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è opponibile da chi tardivamente la eccepisca. La questione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, non risultando dedotta nei gradi di merito.
Il Fatto
Un’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica convenne in giudizio l’appaltatore per far accertare l’inadempimento relativo a un appalto di costruzione di alloggi. Il Tribunale accolse le domande, riconobbe il diritto all’incameramento della cauzione definitiva e condannò l’appaltatore al pagamento delle relative somme e alla restituzione dell’anticipazione ricevuta, oltre interessi e spese.
L’appaltatore propose appello, resistito dall’azienda. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 4.6.2020, respinse il gravame. Avverso tale pronuncia l’appaltatore ricorse per cassazione con un unico motivo, deducendo la tardività delle domande dell’azienda rispetto al termine che assumeva decorrere dalla notificazione del provvedimento di rescissione in autotutela del contratto.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 16, comma 2, della legge n. 741 del 1981, che richiama il termine di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nonché dell’art. 2969 cod. civ., sostenendo l’improponibilità della domanda dell’azienda. Il contratto era stato rescisso in autotutela ai sensi dell’art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all. F. Secondo il ricorrente le domande avrebbero dovuto essere proposte entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rescissione, mentre erano state avanzate tardivamente solo con atto di citazione notificato nel 2012.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all. F, attribuiva all’Amministrazione il diritto di rescindere il contratto in caso di frode o grave negligenza dell’appaltatore. L’art. 46 del d.P.R. n. 1063 del 1962 fissava in sessanta giorni il termine per la notificazione dell’istanza di arbitrato. L’art. 47 dello stesso decreto, come modificato dall’art. 16 della legge n. 741 del 1981, prevedeva che, esclusa la competenza arbitrale con apposita clausola, la domanda dovesse essere proposta, entro il medesimo termine, davanti al giudice competente.
Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, quand’anche al termine di cui all’art. 48 del d.P.R. n. 1063 del 1962 si riconosca natura perentoria, al pari di quello dell’art. 46, la decadenza processuale che sanziona la mancata proposizione delle domande non può reputarsi dettata a protezione di un interesse pubblico superiore. Essa non è sottratta alla disponibilità delle parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2968 e 2969 cod. civ., come affermato da Sez. I n. 17630 del 10.8.2007.
Ne deriva che tale decadenza non può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non è opponibile da chi tardivamente la eccepisca. Nella specie, ha osservato la Corte, non risulta né dal provvedimento impugnato né dallo stesso ricorso che l’eccezione sia stata proposta anteriormente nel giudizio di merito, e certamente non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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