Cessazione del payback dispositivi medici con versamento della quota ridotta: il ricorso diventa improcedibile (TAR Lazio n. 13065 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La sopravvenuta carenza di interesse determinata dal pagamento della quota ridotta comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite, senza che rilevi la mancata produzione dell’attestazione del versamento.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato davanti al TAR Lazio il decreto della Regione Toscana che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Erano stati altresì gravati i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida, nonché gli atti presupposti.
In pendenza di giudizio, il legislatore era intervenuto con l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, definendo una disciplina transattiva per il contenzioso sul payback.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo sopravvenuto. La norma ha previsto che gli obblighi di ripiego per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi. Il versamento integrale estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. Decorso il termine, le regioni accertano l’avvenuto versamento e lo comunicano alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva depositato, il 6 maggio 2026, una memoria con cui dichiarava di aver corrisposto la somma ridotta, chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il tribunale ha rilevato che tale dichiarazione, pur non supportata dall’attestazione del pagamento, era idonea a far venir meno l’interesse alla decisione.
Il collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, valorizzando l’effetto estintivo dell’obbligazione discendente dal versamento della quota ridotta. La scelta della declaratoria di improcedibilità, anziché della cessazione della materia del contendere, discende dalla circostanza che l’accertamento del pagamento da parte della regione non era ancora intervenuto.
Quanto alle spese, il tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, in ragione della peculiarità dell’andamento del giudizio, segnato dall’intervento normativo sopravvenuto. La pronuncia conferma l’operatività della sanatoria introdotta dal d.l. n. 95/2025 e definisce il perimetro degli effetti processuali del pagamento della quota ridotta.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.