Concorsi pubblici: inammissibile il ricorso del candidato non in posizione utile che invoca un futuro scorrimento (TAR Sardegna n. 1108 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a selezioni pubbliche, l’interesse ad agire del candidato che impugna la graduatoria è subordinato alla c.d. prova di resistenza, ossia alla dimostrazione che, ove le operazioni si fossero svolte correttamente, egli si sarebbe collocato in posizione utile quale vincitore o comunque in posizione tale da ottenere il bene della vita. Non integra un interesse concreto ed attuale la mera prospettazione di un futuro ed eventuale scorrimento della graduatoria ovvero di un suo utilizzo da parte di altre amministrazioni, trattandosi di un vantaggio meramente astratto e non di un risultato immediatamente conseguibile per il tramite della pronuncia giurisdizionale. Il ricorrente non può agire quale defensor legitimitatis, facendo valere un astratto interesse dell’ordinamento alla corretta formulazione della graduatoria, quando la correzione di questa non comporti per lui un apprezzabile risultato concreto.

Il Fatto

Due dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna hanno partecipato a un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente chimico, collocandosi rispettivamente al quarto e al quinto posto della graduatoria finale approvata con determinazione del 4 dicembre 2025. Entrambe hanno impugnato la graduatoria nella parte in cui includevano il primo e il secondo classificato, deducendo che questi fossero privi dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 2 del bando: per la prima classificata, il possesso del diploma di specializzazione non sarebbe stato sostituibile con il dottorato di ricerca; per il secondo, il servizio prestato come collaboratore professionale di ricerca sanitaria non integrerebbe l’esercizio delle funzioni proprie della professione sanitaria di chimico richiesto in via alternativa. Le ricorrenti hanno dichiarato di non contestare la terza posizione in graduatoria e di agire al solo fine di migliorare la propria collocazione, in vista di un eventuale scorrimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna, riuniti i giudizi per connessione oggettiva e soggettiva, ha esaminato l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità per carenza di interesse ad agire sollevata dai controinteressati, articolata su due profili. Il primo profilo, relativo alla mancata intimazione della terza classificata, è stato giudicato infondato: la candidata che precede le ricorrenti si qualifica come cointeressata e non come controinteressata, poiché in caso di accoglimento del ricorso risulterebbe vincitrice della procedura e la sua posizione non è oggetto di contestazione, con la conseguenza che non sussiste l’obbligo di evocarla in giudizio. Il secondo profilo è stato invece ritenuto fondato. La sentenza richiama il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 227 del 2026, riportato nei suoi passaggi essenziali, secondo cui non può ravvisarsi un interesse ad agire provvisto dei caratteri di concretezza e attualità per il solo fatto che l’accoglimento del ricorso determinerebbe una positiva incidenza sulla posizione del ricorrente, che scalerebbe la graduatoria, laddove la nuova collocazione non gli consentirebbe comunque di ottenere una posizione utile.

Il Collegio ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse ad agire richiede la necessità di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice, e che tale interesse non può essere basato su future ed eventuali situazioni pregiudizievoli. Nel caso di specie, le ricorrenti, collocate rispettivamente al quarto e al quinto posto, non hanno allegato rinunce da parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, né hanno dimostrato che l’auspicato scorrimento avrebbe implicato per loro un vantaggio concreto, residuando dinanzi a loro due posizioni non impugnate. La mera, ipotetica e non quantificata chance futura di eventuale assunzione non è stata ritenuta sufficiente a radicare un interesse attuale.

Il TAR ha aderito all’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, rinvenendo riscontro nelle pronunce TAR Lazio, Sez. II, n. 13278 del 2026 e TAR Bari, Sez. I, n. 350 del 2026, e ne ha tratto la conseguenza che i ricorrenti non possono giovarsi di un intervento giurisdizionale finalizzato alla correzione della graduatoria quando da tale correzione non derivi per loro un risultato concreto e immediato. La domanda è stata pertanto dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire, con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della natura e della particolarità delle questioni trattate. La decisione conferma l’orientamento restrittivo in tema di interesse alla impugnazione delle graduatorie concorsuali, ancorando la verifica alla posizione concretamente occupata dal ricorrente e alla possibilità di conseguire direttamente il bene della vita, senza possibilità di ancorarsi alla mera prospettiva di futuri utilizzi della graduatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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