Parcheggio interrato in zona 2 del PUT: nessun dissenso costruttivo possibile (TAR Campania n. 916 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella zona territoriale 2 del Piano Urbanistico Territoriale della Costiera Amalfitana il PUT non ammette interventi di nuova costruzione, nemmeno pertinenziali, in nessuna delle due articolazioni in cui la zona può essere suddivisa. Nella cosiddetta zona A sono consentiti unicamente manutenzione ordinaria e consolidamento statico, mancando l’ulteriore atto di pianificazione necessario per gli interventi di restauro e risanamento conservativo. La radicale inammissibilità dell’opera esclude il dissenso costruttivo: l’Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non è tenuta a suggerire prescrizioni per rendere compatibile un intervento che il perimetro delle opere consentite preclude in astratto. L’art. 9 della legge n. 122 del 1989 non prevale sul PUT, facendo salvi i vincoli paesaggistici. Il parere della Soprintendenza, obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, non lascia al Comune alcuno spazio di autonoma valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato istanza per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato nel territorio di Positano, in zona 2 del PUT, per una superficie complessiva di 79 mq, con accesso mediante un passo carraio. La Soprintendenza ha reso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e il Comune ha respinto l’istanza.
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale, il parere della Soprintendenza e gli atti presupposti, deducendo la violazione dei limiti delle valutazioni paesaggistiche, la violazione del principio del dissenso costruttivo, l’afferenza dell’opera alle urbanizzazioni primarie e la deroga urbanistica prevista dall’art. 9 della legge n. 122 del 1989. Il Comune non si è costituito; la Soprintendenza ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla disciplina del PUT per la zona territoriale 2, che comprende gli insediamenti antichi accentrati di interesse storico, artistico e ambientale. Da tale disciplina si evince che nella zona in questione non sono ammessi interventi privati, ancorché pertinenziali, non essendo consentiti interventi di nuova costruzione in nessuna delle due parti in cui la zona può articolarsi.
Nella zona A della zona territoriale 2 sono allo stato consentiti unicamente manutenzione ordinaria e consolidamento statico, mancando l’ulteriore atto di pianificazione previsto per il restauro e il risanamento conservativo. Questa preclusione radicale ha impedito all’Amministrazione di indicare modifiche progettuali ai sensi del dissenso costruttivo: non sono in astratto ravvisabili interventi idonei a rendere accoglibile l’istanza, essendo il perimetro delle opere consentite delineato in modo circoscritto.
Il Tribunale esclude poi la prevalenza dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989, che fa salvi i vincoli paesaggistici e ambientali. Quanto all’art. 11, comma 1, della legge n. 122 del 1989, gli interventi pubblici per attrezzature di interesse comune e impianti sportivi sono ammessi solo nella zona di rispetto ambientale e non nella zona A, dove è collocato il bene; per di più in zona di rispetto ambientale il PUT impedisce la nuova edificazione privata.
Infine, in capo al Comune non sussisteva alcuno spazio di autonoma valutazione: il parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, con obbligo di provvedere in conformità. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione statale, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.