Ottemperanza per sentenze del giudice ordinario: ordine al MIM e commissario ad acta senza compenso (TAR Puglia n. 685 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato nei confronti della pubblica amministrazione. L’azione è limitata alla stretta esecuzione del giudicato e prescinde dalle disposizioni concernenti l’esecuzione civile, attesa la diversità ontologica delle due azioni. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. e per i suoi funzionari, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a provvedere nel termine assegnato e nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro aveva accolto il ricorso di una lavoratrice, riconoscendole il diritto al beneficio economico previsto dall’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999 e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma di denaro. La sentenza, non impugnata, aveva acquisito autorità di giudicato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione era rimasta inadempiente. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso in rito, constatando l’osservanza del dimezzamento dei termini di deposito e la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza di cui si chiede l’attuazione, come risultante dall’apposita attestazione prodotta in atti.

La sentenza era stata notificata al Ministero in data 14 aprile 2025, sicché risultavano rispettati i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che impone il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima di avviare l’azione esecutiva.

Il Ministero, costituitosi, non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo di esecuzione della statuizione giudiziale. Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato per la sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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