Esecuzione del giudicato e commissario ad acta per la ricostruzione di carriera (TAR Campania n. 5317 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo e deve essere decorso infruttuosamente perché il ricorso sia proponibile. Passata in giudicato la sentenza di condanna e non essendo stata allegata dall’amministrazione alcuna prova dell’adempimento, la domanda di esecuzione è fondata e va accolta, con ordine di puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine fissato dal giudice. In caso di ulteriore inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 2234/2021, resa in data 9.11.2021. Con quel provvedimento il giudice ordinario, accertato il servizio prestato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, aveva dichiarato il diritto alla progressione economica prevista per il personale di ruolo, computando l’anzianità maturata sommando i periodi dei singoli contratti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato conseguentemente condannato a ricostruire la carriera e a corrispondere le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione in data 8.1.2024 ed è passata in giudicato. La ricorrente lamenta che il Ministero non abbia dato seguito alla condanna con riferimento alla sola sorte capitale e chiede la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza ottemperanda è stata notificata in data 8.1.2024 anche presso la sede reale dell’amministrazione; il ricorso è stato notificato in data 4.3.2026. Ne deriva che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il passaggio in giudicato è documentato dall’attestazione della cancelleria del Tribunale di Nola rilasciata in data 21.6.2024. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha allegato alcuna prova dell’adempimento del titolo azionato. Su queste basi la domanda è ritenuta fondata.

Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Il termine è modulato sull’esigenza di assicurare effettività alla tutela esecutiva già riconosciuta in sede di cognizione.

Quanto all’ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del MIM, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica. L’ausiliario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il giudice precisa che il munus dell’ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese di lite sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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