Silenzio-inadempimento e sopravvenuto provvedimento espresso: cessazione della materia del contendere (TAR Campania n. 5310 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio-inadempimento disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. la pretesa azionata non è quella al conseguimento di un esito favorevole nel merito, ma quella, di natura esclusivamente processuale, all’ottenimento di un provvedimento espresso che definisca il procedimento. Conseguentemente, l’adozione di un atto espresso nelle more del giudizio determina, per ciò solo, il venir meno dell’oggetto della pretesa processuale e la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., indipendentemente dal contenuto — favorevole o sfavorevole — dell’atto sopravvenuto. La declaratoria di cessazione ha natura di pronuncia in rito e non attinge al merito della pretesa sostanziale, con conseguente possibilità di compensazione integrale delle spese per giusti motivi ai sensi dell’art. 92 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù dell’art. 39 c.p.a..

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato ed era entrato regolarmente nel territorio dello Stato con visto rilasciato dal Consolato Generale d’Italia in India. Unitamente alla datrice di lavoro si era attivato per completare il procedimento di primo ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura.

Nel corso di tre convocazioni l’Amministrazione aveva più volte rilevato carenze documentali e avviato procedimenti di revoca, da ultimo contestando l’insufficienza del requisito reddituale attestato nel documento di asseverazione ex art. 44 d.l. n. 73/2022. Il ricorrente aveva depositato memorie difensive e istanza di accesso agli atti, senza ottenere riscontro. Ha quindi proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e l’ordine di concludere il procedimento, con nomina di commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nell’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla conclusione del procedimento di primo ingresso. Il ricorrente ha fatto ricorso al rito speciale degli artt. 31 e 117 c.p.a., strumento processuale approntato dall’ordinamento per reagire all’inerzia dell’Amministrazione nell’adozione di provvedimenti dovuti.

Nelle more del giudizio, all’8 luglio 2026, la Prefettura ha adottato il provvedimento di revoca del nulla osta, fondato sul parere negativo dell’Ispettorato dell’Area Metropolitana in ordine alla capacità reddituale e assunzionale della datrice di lavoro, reso ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022. Con tale atto l’Amministrazione ha concluso il procedimento rimasto inevaso, ponendo fine all’inerzia contestata.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa richiamato dal Collegio, l’adozione di un provvedimento espresso nelle more del giudizio avverso il silenzio-inadempimento determina il venir meno dell’oggetto della pretesa processuale, indipendentemente dal contenuto dell’atto sopravvenuto. La Corte chiarisce che nel peculiare contesto del rito la pretesa azionata non è quella al conseguimento di un esito favorevole nel merito, bensì quella, di natura esclusivamente processuale, all’ottenimento di un provvedimento espresso che definisca il procedimento, quale che ne sia il contenuto.

Il Tribunale rileva altresì che il ricorrente stesso aveva espressamente contemplato, nel corpo del ricorso, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di sopravvenuto provvedimento espresso. La dichiarazione è quindi resa ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale. La pronuncia ha natura di declaratoria in rito; la Prefettura ha adottato il provvedimento a seguito delle sollecitazioni del ricorrente e dell’iniziativa giudiziaria; la dilazione è risultata in parte riconducibile alla necessità di acquisire il parere obbligatorio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, atto presupposto per la definizione del procedimento. Il Tribunale ammette infine il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore del difensore la somma di euro 800,00, oltre spese generali, CPA e IVA, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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