Mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali e decurtazione sul budget: la rimodulazione non accettata dall’ATS non rileva (TAR Lombardia n. 2873 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da strutture private accreditate, la decurtazione del budget per il mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali, assegnati dall’ATS per il contenimento dei tempi di attesa, si applica sulla quota di budget vincolata al raggiungimento degli obiettivi, e non sulla produzione lorda complessivamente erogata. La circolare del Direttore della D.G. Welfare regionale, che indica l’applicazione dell’effetto economico sulla produzione lorda, non è idonea a integrare o modificare il contenuto del contratto sottoscritto tra l’ente erogatore e l’ATS, né a sostituire l’atto formale programmatorio richiesto per la sua operatività. La proposta di rimodulazione degli obiettivi presentata dall’erogatore e non formalmente accettata dall’ATS non può fondare alcun affidamento legittimo in capo alla struttura, né comportare il riconoscimento di prestazioni sostitutive rispetto a quelle contrattualizzate.
Il Fatto
La società ricorrente, ente gestore di strutture ospedaliere accreditate e convenzionate con l’ATS Milano, ha impugnato gli atti con cui Regione Lombardia e ATS hanno determinato gli importi da riconoscere per l’attività ambulatoriale erogata nel 2023. La società aveva sottoscritto nel giugno 2023 un contratto che prevedeva, per una quota del budget ambulatoriale, il raggiungimento di specifici obiettivi di produzione relativi a prestazioni critiche per la riduzione dei tempi di attesa. A seguito di una richiesta di rimodulazione degli obiettivi presentata in data 16 giugno 2023, la struttura aveva riorganizzato la propria attività incrementando prestazioni diverse da quelle contrattualizzate, ritenendo la proposta condivisa dall’ATS. Con la comunicazione del saldo 2023, l’ATS applicava una decurtazione di € 1.190.343 per il mancato raggiungimento degli obiettivi, calcolata sulla quota base del budget. La ricorrente ha contestato tale modalità di calcolo, sostenendo che la decurtazione avrebbe dovuto essere applicata sulla produzione lorda complessiva, come chiarito da una Circolare della D.G. Welfare del novembre 2023, e ha impugnato in via incidentale la D.G.R. n. XII/1827 del 2024 che non aveva riprodotto tale indicazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e irricevibilità, applicando il principio della “ragione più liquida” e respingendo il ricorso nel merito. Il Collegio ha rilevato che la pretesa della ricorrente si fonda sull’erroneo presupposto di aver erogato prestazioni aggiuntive in base ad una rimodulazione “accettata” dall’ATS: dalla documentazione in atti non risulta alcuna variazione o integrazione al contratto sottoscritto nel giugno 2023. La scelta delle prestazioni rilevanti per la gestione delle liste di attesa compete esclusivamente all’Autorità sanitaria territoriale, e la mancata approvazione della proposta di rimodulazione rende le prestazioni sostitutive erogate non correttamente considerate ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Quanto alla dedotta violazione della Circolare Welfare del novembre 2023, il Tribunale ha richiamato i propri precedenti (sentenze n. 2375/2025, 2864/2025, 2856/2025), evidenziando che la Circolare era destinata esclusivamente ai direttori generali delle ATS e che una successiva nota del 15 dicembre 2023 ne aveva condizionato l’operatività all’adozione di un formale atto programmatorio. Tale atto è stato adottato con la D.G.R. n. XII/1827 del 2024, che ha confermato il sistema della “quota obiettivo” già previsto dalla precedente disciplina, nel quale la decurtazione per mancato raggiungimento dell’obiettivo non si applica sulla produzione lorda, poiché gli effetti perseguiti sarebbero altrimenti neutralizzati dalla “iperproduzione”. La Circolare, non imponendo alla Giunta regionale di modificare il criterio già approvato, non può fondare alcuna pretesa della ricorrente.
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Nota della Redazione
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