Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e nomina del (TAR Piemonte n. 849 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto per l’avvio dell’azione esecutiva in danno della pubblica amministrazione, si applica anche all’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario. Accertata la mancata ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inerzia reiterata dell’amministrazione scolastica nei pagamenti dovuti ai docenti per causa di lavoro non è ipotesi isolata ma fenomeno seriale, che giustifica la segnalazione alla Corte dei conti.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno da reiterazione dei contratti di lavoro, per un importo liquidato in suo favore.

Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza contestare l’omessa esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti processuali della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha rilevato che alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’amministrazione. Tale termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della direzione competente.

Le spese processuali sono state poste a carico dell’amministrazione intimata e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte in ragione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025), avuto riguardo ai parametri del d.m. n. 55 del 2014.

Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero nell’eseguire il giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non costituisce ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne a carico dell’Erario rimaste inottemperate. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *