Project financing, offerta con migliorie non viola il canone a base d’asta (TAR Campania n. 1263 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di finanza di progetto disciplinata dall’art. 193 d.lgs. n. 36/2023, l’offerta che prevede la realizzazione a titolo gratuito di punti luce aggiuntivi rispetto a quelli posti a base di gara non integra violazione del divieto di superamento dell’importo a base d’asta di cui all’art. 70, comma 4, lett. f), d.lgs. n. 36/2023, ove le componenti variabili del canone (quota energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria) fossero già espressamente previste come indicizzabili dalla lex specialis e resti immutata la quota fissa di ammortamento. La variabilità del canone correlata all’indicizzazione dei costi costituisce elemento fisiologico di ogni procedura di evidenza pubblica a durata pluriennale e trova fondamento nei principi di revisione dei prezzi e di riequilibrio del valore delle prestazioni contrattuali espressi dagli artt. 9 e 60 d.lgs. n. 36/2023. La valutazione tecnica dell’ente concedente in ordine alla determinazione delle voci del canone è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Il Fatto

La controversia trae origine da una procedura di affidamento in concessione, avviata ai sensi dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione di un Comune, con fornitura di energia elettrica, progettazione definitiva ed esecutiva e interventi di efficientamento energetico. La procedura prendeva avvio da una proposta di project financing presentata da un raggruppamento, poi dichiarata di pubblico interesse, con individuazione del promotore e conseguente indizione di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito delle operazioni la concessione veniva aggiudicata al raggruppamento promotore e concorrente, che aveva offerto la realizzazione a proprio carico di punti luce aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge di gara. La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo tra l’altro il superamento del canone a base d’asta per effetto dei ricavi rivenienti dagli estendimenti offerti in gara, l’omesso possesso dei requisiti tecnico-professionali del progettista indicato, la violazione dei minimi retributivi e la lesione del principio di segretezza dell’offerta. La controinteressata proponeva ricorso incidentale parzialmente escludente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso principale. La tesi centrale della ricorrente muove dall’erroneo presupposto che i ricavi da estendimenti indicati nel piano economico-finanziario costituissero un aumento del canone contrattuale. Il Tribunale ricostruisce la composizione del canone, distingue la quota fissa e invariabile di ammortamento dalla quota variabile e osserva che l’offerta aggiudicataria ha inciso esclusivamente su quest’ultima.

La lex specialis, nelle sue componenti integrate, prevedeva espressamente l’indicizzazione delle voci correlate all’energia elettrica e alla manodopera e la revisione conseguente all’incremento dei punti luce, attraverso il meccanismo del canone unitario manutentorio. Il Collegio afferma che tale variabilità risponde a un’esigenza fisiologica nelle concessioni di durata ventennale e trova fondamento negli artt. 9 e 60 d.lgs. n. 36/2023. L’offerta, secondo i giudici, era chiara e coerente con i documenti di gara, avendo la stessa ricorrente previsto analoghi meccanismi di indicizzazione nella propria bozza contrattuale, con ciò evidenziando la contraddittorietà del motivo.

Il Tribunale si sofferma poi sul soccorso istruttorio e sul possesso dei requisiti del progettista, rilevando che l’integrazione documentale ha confermato il raggiungimento della soglia prevista dal disciplinare, anche assumendo il valore più basso indicato dalla ricorrente. Quanto all’attestazione del committente privato, l’art. 8.2.21 del Disciplinare ammetteva altra documentazione idonea, sì che nessun vizio era ravvisabile nell’assunzione della stessa. Sulla par condicio, il Collegio richiama il principio secondo cui l’individuazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale va ancorata al valore stimato della gara. Infine, quanto alla manodopera, le determinazioni della stazione appaltante sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per macroscopici profili di illegittimità, non emergenti nel caso di specie.

Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, stante l’infondatezza di quello principale. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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