Esecuzione del giudicato e onere della prova dell’inadempimento amministrativo (TAR Sicilia n. 2678 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del giudicato, il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; incombe invece sull’amministrazione, per l’art. 2697 c.c., provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che rendano inefficace quel titolo. La mera costituzione in giudizio, priva di valida giustificazione dell’inadempimento, non integra alcuna causa di inefficacia del giudicato. Ne consegue l’ordine di integrale ottemperanza nel termine assegnato e, per l’ipotesi di inutile decorso, la nomina del commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in ragione del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Con sentenza n. 2843 del 26 giugno 2023 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, accerta il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1500,00 oltre accessori, e al pagamento delle spese.
La sentenza viene notificata il 26 dicembre 2023 e passa in giudicato. L’amministrazione non adotta alcun atto esecutivo e non corrisponde le somme dovute. La docente propone allora ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si costituisce formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la ritualità del ricorso: il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Sotto questo profilo la domanda è ammissibile.
Il nodo è probatorio. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Su questa base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di quel titolo si sposta sull’amministrazione, per effetto dell’art. 2697, comma 2, c.c.. Il Ministero, pur costituitosi, non deduce alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. L’inerzia resta quindi ingiustificata e il ricorso è fondato.
Il Tribunale afferma la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso, nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente munito della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni, su istanza della parte interessata.
Il dispositivo accoglie il ricorso, ordina l’integrale esecuzione della sentenza, dispone la nomina del commissario e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in € 250,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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