Il giudicato sul diritto alla Carta docente va eseguito dall’Amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 2674 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo, ossia l’esistenza di una decisione passata in giudicato non eseguita. Grava invece sull’Amministrazione l’onere di allegare e dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, secondo il riparto fissato dall’art. 2697 c.c. La difesa meramente formale dell’Amministrazione, priva di deduzioni sulla persistenza dell’inadempimento, non assolve tale onere. Ne consegue l’ordine di integrale esecuzione del giudicato, con fissazione del termine per l’ottemperanza e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente è un docente che aveva ottenuto dal Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di accertamento del proprio diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del relativo valore economico e al pagamento delle spese.
La sentenza, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita: l’Amministrazione non aveva adottato alcun atto esecutivo né corrisposto le somme. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. L’Amministrazione si è costituita con atto formale, senza dedurre alcuna giustificazione dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 risultano integrati. La domanda è dunque ammissibile sul piano processuale.
Nel merito, il Tribunale richiama il principio generale dell’onere della prova e lo applica al giudizio di ottemperanza. Il ricorrente aveva dimostrato il fatto costitutivo della pretesa, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.. Su questa base, l’onere di provare l’inefficacia di quel titolo o il prodursi di condizioni ostative si spostava sull’Amministrazione, in forza dell’art. 2697, comma secondo, c.c..
L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha opposto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La difesa formale resta priva di contenuto sul piano probatorio. Il Collegio ne trae la conferma della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato.
Da qui i provvedimenti consequenziali: l’ordine di esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore; la nomina fin d’ora del commissario ad acta nella persona del Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, con ulteriore termine di novanta giorni su istanza di parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Nota della Redazione
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