Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento amministrativo (TAR Sicilia n. 2677 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., il ricorrente assolve l’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dal giudicato formatosi sulla decisione del giudice ordinario e dalla notificazione del titolo esecutivo. Su tale base, incombe sull’amministrazione intimata l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. In mancanza di valida giustificazione dell’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato, comprensiva di sorte capitale, interessi e oneri accessori. L’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza resta imputabile alla scelta del creditore e non genera diritto al rimborso delle relative spese.
Il Fatto
Con sentenza n. 2299/2023, pubblicata il 26.05.2023, il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, accertava il diritto del docente ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per quattro anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori.
La sentenza, notificata con formula esecutiva il 14.11.2023, non veniva eseguita dall’amministrazione. Il ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituiva formalmente, senza addurre giustificazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Sussistono dunque le condizioni dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, ovvero la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo quanto previsto dall’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a.
Spettava quindi all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni che ne avrebbero paralizzato l’esecuzione. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, né ha contestato nel merito il credito azionato.
Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nella decisione da eseguire e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e la registrazione.
Il Collegio esclude invece la rimborsabilità delle spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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