Esecuzione del giudicato: onere probatorio dell’inadempimento sul debitore (TAR Sicilia n. 72 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora il ricorrente abbia provato il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione — titolo esecutivo ritualmente notificato, passato in giudicato e decorso il termine di art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 — incombe sull’amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’amministrazione che si costituisca senza allegare né dimostrare l’esatto e integrale adempimento non vince la soccombenza. Il ricorso è pertanto fondato e va ordinata l’esecuzione integrale del giudicato, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per il servizio svolto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.316,24 oltre accessori. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva.
Ritenendo che l’amministrazione non avesse spontaneamente dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha poi depositato una nota del Dirigente scolastico attestante l’inserimento del prospetto di liquidazione delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato; è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996; non consta, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Ministero.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale applica il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Ministero provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.
L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La nota del Dirigente scolastico, attestante il solo inserimento del prospetto di liquidazione, non vale a dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato.
Il ricorso è dunque accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso, nomina Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva in un ulteriore termine di novanta giorni. Il Commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero: il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti dei TAR. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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