Termine dilatorio e commissario ad acta nell’esecuzione su carta docente (TAR Sicilia n. 68 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente all’accredito della carta elettronica per la formazione, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, integra condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione e deve essere decorso al momento della proposizione del ricorso. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e la persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, in caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta scelto tra i dirigenti dello stesso Ministero, senza ulteriori oneri in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La nomina del commissario esclude la necessità di una penalità di mora, perché già assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 1219/2025, con cui era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un valore complessivo di 2.500 euro, oltre accessori di legge.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di mera forma, documentando soltanto l’emissione del mandato di pagamento delle spese legali in favore del difensore distrattario. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva. Il ricorso è stato notificato l’8 ottobre 2025, mentre la notifica della decisione portata in esecuzione all’Amministrazione, nella sede legale, è avvenuta il 20 marzo 2025: al momento della proposizione del ricorso era dunque decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla disciplina richiamata.

Il titolo esecutivo è assistito dall’attestazione del passaggio in giudicato. L’Amministrazione non ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia, ad eccezione del pagamento delle spese di causa. L’inerzia, non giustificata, integra il presupposto dell’ottemperanza.

Il ricorso è stato pertanto accolto e all’Amministrazione è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il TAR ha nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario munito della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni. Il Collegio ha richiamato, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2003, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera l), della legge n. 208/2015, osservando che la relativa disciplina, dettata per i decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può applicarsi alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; il compenso non è dovuto perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Non è stata ritenuta necessaria alcuna penalità per successive violazioni, poiché la nomina del commissario già garantisce il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, in considerazione del carattere seriale della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *