Esecuzione del giudicato e onere della prova dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 2804 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di un credito pecuniario, il riparto dell’onere probatorio segue la regola generale dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.: il creditore deve provare soltanto la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall’avvenuto pagamento. L’Amministrazione che non si costituisca e non deduca alcuna valida giustificazione non assolve tale onere e l’obbligo di conformarsi al giudicato permane. La fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è rimessa all’ampia discrezionalità del giudice e va negata quando il titolo esecutivo già riconosca gli interessi per ritardato pagamento, poiché l’ulteriore somma si sostanzierebbe in una misura manifestamente iniqua.

Il Fatto

L’associazione ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato nascente da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, con il quale era stato ingiunto a un Comune di pagare una somma di denaro, oltre interessi per ritardato pagamento ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e sino all’effettivo soddisfo. Il provvedimento monitorio, notificato all’Ente, era stato dichiarato definitivamente esecutivo con successivo decreto e nuovamente notificato.

Lamentando la mancata esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’inottemperanza dell’Amministrazione, di ordinare il compimento degli atti necessari all’esecuzione, di nominare un commissario ad acta e di fissare una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con condanna alle spese. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato l’ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha verificato l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’Amministrazione, con il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il decreto ingiuntivo risultava tuttora non eseguito e che l’Amministrazione non aveva dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ha quindi richiamato il principio sul riparto dell’onere probatorio: il creditore che agisce per l’adempimento prova solo la fonte del diritto e la scadenza, mentre il debitore deve dimostrare il fatto estintivo della pretesa. Il Comune, non costituendosi, ha rinunciato a dimostrare l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, come imposto dall’art. 2697, secondo comma, cod. civ.

Il ricorso è stato pertanto accolto quanto all’obbligo di conformarsi al giudicato, con pagamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta, richiamando il termine di decadenza di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

È stata invece respinta la domanda di fissazione della penalità di mora. Il titolo esecutivo già riconosceva gli interessi per ritardato pagamento in misura superiore agli interessi legali, sicché l’ulteriore somma si sarebbe sostanziata in una misura manifestamente iniqua. Il Collegio ha richiamato l’ampia discrezionalità del giudice in materia e ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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