Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2802 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario avverso la quale non sia stata proposta impugnazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine congruo. Per il caso di persistente inottemperanza, dispone sin d’ora l’intervento sostitutivo, nominando il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Restano a carico dell’amministrazione inottemperante le spese del giudizio e il compenso del commissario.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario con cui il Ministero dell’istruzione era stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.947,50, oltre accessori di legge. Il titolo era stato notificato all’amministrazione, con formula esecutiva, in data 21 luglio 2023.

Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare l’inadempimento. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio. La questione centrale riguarda l’ammissibilità dell’ottemperanza avverso una pronuncia del giudice ordinario e i poteri del giudice amministrativo in caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto oggettivo. La sentenza del giudice ordinario non è stata impugnata nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., come da attestazione versata in atti. Rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale esamina poi i requisiti processuali. Risulta rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché la disciplina sul deposito del ricorso richiamata dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Quanto alle formalità necessarie al decorso del termine dilatorio, il titolo è stato notificato all’amministrazione con formula esecutiva il 21 luglio 2023, con osservanza dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Collegio riconosce in capo alla stessa l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Ordina quindi all’amministrazione resistente di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale dispone sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la nomina del commissario ad acta, individuato nel dirigente generale del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega. L’insediamento è subordinato a formale richiesta della parte ricorrente, con dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, comunicata al Tribunale mediante deposito in atti.

Il Collegio si riserva di liquidare il compenso del commissario con separato decreto, previa presentazione della nota spese, da depositare a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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