Riammissione in servizio Polizia di Stato: facoltà discrezionale e insindacabilità del diniego (TAR Sicilia n. 2805 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riammissione in servizio dei dipendenti della Polizia di Stato è istituto di stretta interpretazione, perché derogatorio rispetto alle norme di assunzione nel pubblico impiego, e costituisce una facoltà ampiamente discrezionale dell’amministrazione. L’amministrazione ha solo l’obbligo di motivare le ragioni del diniego, il cui contenuto è insindacabile dal giudice amministrativo salvo che costituisca espressione di disparità di trattamento, abnormità o illogicità. Il giudizio sanitario che esclude il completo recupero dell’idoneità psico-fisica all’espletamento dei servizi di istituto non è sindacabile nel merito, ove immune da palesi profili di irragionevolezza, contraddittorietà o difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio per oltre vent’anni nella Polizia di Stato. Sottoposto ad accertamenti sanitari, è stato riconosciuto affetto da una patologia e, con verbale della Commissione Medica Ospedaliera di prima istanza di Messina, giudicato permanentemente ed assolutamente inidoneo al servizio. Con successiva istanza ha chiesto la riammissione in servizio, allegando una consulenza medico-legale che attestava l’idoneità all’attività lavorativa.
L’amministrazione ha dichiarato improcedibile l’istanza, richiamando il parere della Direzione Centrale di Sanità. Il ricorrente ha impugnato tale dichiarazione e il verbale della Commissione, chiedendo l’annullamento e la condanna al risarcimento del danno, con richiesta di C.T.U. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la questione prescindendo dai profili di irricevibilità e inammissibilità legati all’omessa impugnazione del verbale e del parere sanitario, entrambi immediatamente lesivi, e decide nel merito respingendo il ricorso.
Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata: la riammissione è istituto di stretta interpretazione (Cons. Stato Sez. IV, 11/10/2019, n. 6927) e facoltà ampiamente discrezionale, con obbligo di motivazione e sindacato limitato a disparità di trattamento, abnormità o illogicità (Cons. giust. amm. Sicilia, 25/05/2020, n. 308; TAR Sicilia, Palermo n. 44/2019; TAR Roma, sez. I, 12/10/2021, n. 10481). La riammissione postula l’effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi della prestazione.
Nel caso concreto, la dichiarazione di improcedibilità richiama il parere della Direzione Centrale di Sanità e, ad avviso del Collegio, non presenta profili di contraddittorietà o illogicità manifeste, né di istruttoria carente. L’amministrazione ha considerato le certificazioni mediche prodotte, osservando che la risoluzione della sintomatologia non coincide con la completa remissione della patologia e che lo stato di buon compenso psichico, anche senza terapia farmacologica, non equivale a guarigione.
Il Collegio ritiene parimenti non illogica l’affermazione relativa al rischio per sé e per terzi connesso al possesso dell’armamento previsto dal servizio d’istituto. Il giudizio sanitario, volto a verificare il completo recupero dell’idoneità e non solo la remissione della specifica infermità, è esente da palesi profili di irragionevolezza. Resiste quindi alle censure il provvedimento impugnato, che su quel giudizio si fonda, e va respinta l’istanza istruttoria.
Il ricorso è respinto anche nella domanda risarcitoria: dall’infondatezza dell’annullamento consegue l’assenza del requisito dell’ingiustizia del danno, per mancata lesione dell’interesse legittimo. Le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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