Il vicinato non basta: interesse al ricorso da allegare e provare (TAR Sicilia n. 1388 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione fondata sulla vicinitas non esaurisce le condizioni dell’azione: il ricorrente che impugni un titolo edilizio deve allegare e provare il pregiudizio concreto derivante dall’intervento assentito. La mera titolarità di un immobile vicino non soddisfa, da sola e in automatico, l’interesse al ricorso. Il controllo del Comune sui titoli di proprietà posti a base del permesso di costruire si arresta al caso in cui de plano risulti l’inesistenza del titolo giuridico del richiedente. Le contestazioni sulla consistenza della proprietà si azionano davanti al giudice ordinario con la rei vindicatio. La certificazione urbanistica non impugnata con querela di falso, né con richiesta di termine ex art. 77 cod. proc. amm., fa prova nel giudizio amministrativo.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile impugna davanti al TAR Sicilia il permesso di costruire rilasciato dal Comune per un complesso residenziale in favore di altra società. Deducendo di subire pregiudizi all’immobile di sua proprietà, contesta l’assenza della piena proprietà dell’area in capo alla beneficiaria e la destinazione urbanistica dell’area stessa, indicata nel provvedimento come C1 anziché D2.
Si costituiscono il Comune e la controinteressata, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il ricorso cautelare è dapprima respinto con decreto presidenziale e poi soddisfatto con ordinanza collegiale di fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di interesse e la ritiene fondata. La ricorrente non ha mai specificato, né nell’atto introduttivo né nelle difese successive, quali fossero i pregiudizi concreti determinati dall’edificazione contestata.
Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, il TAR ribadisce l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso: la vicinitas vale come elemento di differenziazione, ma non soddisfa in automatico anche l’interesse. Lo specifico pregiudizio non può ricavarsi, in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni, suscettibili di precisazione e prova solo se poste in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudice.
Il Collegio aggiunge che, anche passando al merito, il gravame non sarebbe fondato. Quanto alla proprietà dell’area, il titolo è certo e la difformità di estensione indicata nel permesso dipende dal contenuto della transazione. L’eventuale sottrazione illecita di porzione dell’area andava semmai azionata con rei vindicatio davanti al giudice ordinario, non potendo inficiare il controllo comunale, che si arresta al caso di inesistenza de plano del titolo giuridico del richiedente, secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 1302 del 2022.
Quanto alla destinazione urbanistica, la controinteressata ha prodotto una certificazione urbanistica comunale, non impugnata con querela di falso né con richiesta di termine ex art. 77 cod. proc. amm.. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.000,00 distintamente a favore del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
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