Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 326 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’accertamento del giudicato, la rituale notifica del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato e, per il caso di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale provvede nel termine ulteriore assegnato. L’inerzia esecutiva reiterata dell’amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale e la contenuta liquidazione delle spese in ragione della serialità della controversia.

Il Fatto

Due ricorrenti hanno agito dinanzi al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su separate sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere loro la somma di euro 1.500,00, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, quale contributo per la formazione professionale.

I titoli erano passati in giudicato e la relativa copia era stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Non essendo seguita alcuna esecuzione, le parti hanno proposto distinti ricorsi per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente la riunione dei ricorsi ai sensi del decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, adottato per lo smaltimento dell’arretrato in materia di carta del docente. Tale riunione è disposta a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali e non incide sul contenuto delle singole decisioni.

Nel merito, per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate mediante posta elettronica certificata al Ministero presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione dei ricorsi era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non ha contestato di aver omesso di dare esecuzione al giudicato.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione ai titoli entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, sono connesse ai compiti istituzionali, sicché il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e dell’oggettiva difficoltà operativa dell’amministrazione nell’esecuzione dei titoli sull’intero territorio nazionale, legata all’esiguo numero di addetti incaricati del caricamento degli importi sulle carte docenti.

Il Collegio dispone infine la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e manda alla Segreteria la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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