Esecuzione del giudicato sulle spese e nomina del commissario ad acta (Cons. Stato n. 1618 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su un provvedimento giurisdizionale amministrativo di condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese processuali è eseguibile in quanto il relativo diritto, pur accessorio rispetto al credito principale, costituisce autonomo titolo all’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, concesso agli enti pubblici per conformarsi al giudicato, il giudice accoglie il ricorso e ordina il pagamento del dovuto entro un termine breve. In caso di persistente inadempimento, il giudice nomina fin d’ora il commissario ad acta, che provvede in sostituzione dell’amministrazione rimasta inerte. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto, con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 538 del 10 febbraio 2023, l’accoglimento dell’istanza cautelare per l’insussistenza dei presupposti dell’ordinanza di occupazione d’urgenza adottata dal Comune. Con la medesima ordinanza il Comune era stato condannato a pagare le spese della fase cautelare del doppio grado, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Notificata l’ordinanza al Comune in data 14 febbraio 2023, nessun pagamento era intervenuto. Il TAR Basilicata – Potenza, con ordinanza collegiale n. 488 del 28 ottobre 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale. I ricorrenti avevano quindi proposto ricorso per riassunzione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l’esecuzione dell’ordinanza, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni da mancata esecuzione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. Nessuna delle controparti si è costituita.

La Motivazione della Corte

La Sezione Quarta ha esaminato il ricorso alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026. Dal quadro degli atti, non contestato, è emerso che l’ordinanza era stata pubblicata il 10 febbraio 2023, notificata al Comune il 14 febbraio 2023 e che era decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo concesso agli enti pubblici per conformarsi al giudicato, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147 della legge n. 388/2000 e dall’art. 44 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003. Il Comune non aveva provveduto al pagamento delle spese liquidate nell’ordinanza n. 538/2023, né risultavano ragioni ostative o impugnazioni del titolo.

Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui è accoglibile il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una decisione amministrativa di condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese processuali, liquidate nella sentenza o nell’ordinanza. La pretesa al pagamento di dette spese, pur costituendo diritto accessorio rispetto al credito principale, è idonea a fondare l’azione di ottemperanza.

L’amministrazione è stata pertanto tenuta a corrispondere la complessiva somma di euro 1.000,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%), nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Potenza, o un suo delegato munito delle adeguate competenze, che provvederà, su sollecitazione dei ricorrenti, agli adempimenti nei successivi trenta giorni in sostituzione dell’amministrazione rimasta inerte. Al compenso si provvederà con separato provvedimento. Le spese del giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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