Ottemperanza al giudicato e compensatio lucri cum damno: spese non documentate escluse (Cons. Stato n. 1524 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta è tenuto a dare esecuzione al giudicato nei limiti del perimetro ivi definitivamente tracciato, anche quanto alle voci di danno e ai criteri di documentazione. Il danno patrimoniale iure hereditatis è risarcibile solo se comprovato da ricevute attestanti l’avvenuto pagamento, non essendo sufficienti elencazioni o fotocopie prive di intestazione e di quietanza. Gli importi già percepiti dal danneggiato e dall’erede per il medesimo fatto illecito vanno scomputati dal credito risarcitorio a titolo di compensatio lucri cum damno, nei limiti stabiliti con pronuncia definitiva. Ove il raffronto tra credito e percepito non lasci alcun residuo, il giudizio di ottemperanza è dichiarato estinto per avvenuto raggiungimento dello scopo.

Il Fatto

Con sentenza della Sezione Seconda del 19.4.2022 il Ministero della Difesa era stato riconosciuto responsabile, ex art. 2087 c.c., per il decesso di un Ufficiale di Marina conseguente all’esposizione a polveri di amianto durante il servizio. La pronuncia aveva accertato l’obbligazione risarcitoria verso la vedova, sia iure hereditatis sia iure proprio, e aveva ordinato all’Amministrazione di formulare una proposta risarcitoria secondo i criteri fissati ai paragrafi 18, 19, 20 e 21.

La creditrice propose ricorso per ottemperanza, contestando le proposte ministeriali del 2022. Con sentenza n. 1973 del 29.2.2024 la Sezione accolse parzialmente la domanda, confermando l’ordine e nominando il commissario ad acta. Questi, dopo una lunga attività istruttoria scandita da ordinanze di chiarimento, quantificò le spettanze in complessivi € 540.759,58 e il percepito in € 562.593,08, concludendo per l’assenza di somme residue. Nelle more la ricorrente decedeva; il giudizio è stato riassunto dall’erede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il giudizio di ottemperanza va definito sulla base delle conclusioni del commissario ad acta, non contestate nel termine assegnato. La questione centrale riguarda il perimetro del giudicato e i limiti entro cui il commissario può riconoscere le voci di danno.

Quanto al primo profilo, è ritenuta corretta la decurtazione degli importi già percepiti a vario titolo dal danneggiato e dall’erede, nei limiti valutabili ai fini della compensatio lucri cum damno e nei termini già stabiliti con pronuncia definitiva dalla sentenza di ottemperanza n. 1973 del 29.2.2024. Il principio di diritto trova quindi un precedente vincolante nello stesso giudicato di ottemperanza.

Sul secondo profilo, il Collegio richiama la previsione del punto 19 della sentenza ottemperanda, che limita il danno patrimoniale iure hereditatis a quello “documentato dalle ricevute” concernenti spese mediche o strettamente connesse alle cure. La locuzione impone che le spese siano supportate da ricevute, cioè da documenti attestanti l’avvenuto pagamento rilasciati dal fornitore. Non possiedono tali caratteristiche né i fogli fotocopiati privi di intestazione della struttura sanitaria, con denominazione apposta a pennarello e privi di quietanza, né la mera elencazione di spese non supportata da ricevute.

La Corte respinge pertanto la pretesa dell’erede di includere nel computo gli importi disconosciuti dal commissario, pari a dollari 395.132,39, e il differenziale economico prospettato. Il giudicato sul punto è definitivo e non consente di ampliare la voce oltre il perimetro documentale ivi fissato.

Ne consegue che, a fronte di un credito di € 540.759,58 e di un percepito di € 562.593,08, non risulta alcuna somma residua da riconoscere. Il giudizio di ottemperanza è pertanto dichiarato estinto per avvenuto raggiungimento dello scopo. Le spese del grado sono integralmente compensate, in considerazione dell’esito e del ritardo con cui l’Amministrazione ha formulato la prima proposta; il compenso del commissario ad acta, da liquidare con separato provvedimento, è posto a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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