Esecuzione del giudicato e visto di regolarità contabile (TAR Sicilia n. 3231 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il provvedimento amministrativo di ricostruzione della carriera che comporti una spesa non è efficace sino a quando non sia apposto il visto di regolarità amministrativa-contabile del competente organo di controllo, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011. Ne consegue che la sentenza di condanna non può considerarsi ottemperata, neppure per il solo profilo della ricostruzione giuridica della carriera, quando l’Amministrazione abbia adempiuto soltanto ad alcune delle incombenze indispensabili a tal fine. Il giudice dell’esecuzione accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio, nominando in caso di ulteriore inadempienza un commissario ad acta. La mera adozione dell’atto di ricostruzione, privo del prescritto controllo contabile, non integra adempimento idoneo a far dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 946/24 in data 1 novembre 2024, con la quale era stata parzialmente riformata la decisione di primo grado. Il titolo gli riconosceva le differenze retributive per € 16.393,41, oltre rivalutazione e interessi, nonché le spese dei due gradi, già liquidate.

La decisione era stata notificata all’Amministrazione il 7 dicembre 2024 ed era passata in giudicato. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha rappresentato di aver adottato il provvedimento di ricostruzione della carriera in esecuzione del titolo, di averlo trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il visto di regolarità contabile e di attendere la predisposizione del pagamento, sollecitando una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il contenuto del giudicato, distinguendo la statuizione di primo grado — diritto alla progressione professionale economica, collocamento nel livello retributivo corrispondente all’anzianità maturata, applicazione della clausola di salvaguardia e condanna al pagamento di € 6.877,09 — da quella di appello, che ha rideterminato le somme dovute e le spese.

Il nodo giuridico è stato individuato nella verifica dell’ottemperanza al giudicato da parte dell’Amministrazione. Il TAR ha richiamato la regola secondo cui il provvedimento di ricostruzione della carriera che comporti una spesa non è efficace sino all’apposizione del visto di regolarità amministrativa-contabile da parte del competente organo di controllo, individuando il riferimento normativo, per le Amministrazioni statali, nell’art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

Su questa base il Collegio ha escluso che la sentenza potesse dirsi eseguita. L’Amministrazione aveva sì adempiuto parte delle incombenze, adottando l’atto di ricostruzione e trasmettendolo alla Ragioneria, ma tale attività era rimasta priva del controllo contabile e, soprattutto, non era seguita dal pagamento delle somme riconosciute dal titolo.

Il ricorso è stato quindi accolto. Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, chiamato a provvedere in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, tenuto conto della particolare semplicità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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