Ricorso in ottemperanza inammissibile per genericità della pretesa (TAR Sicilia n. 3230 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che assuma l’insufficienza o l’inesattezza dell’adempimento dell’amministrazione ha l’onere di specifica contestazione del prospetto di calcolo prodotto dall’ente, indicando i profili di erroneità del computo. La domanda generica e indeterminata, che non consenta al giudice di vagliare la fondatezza della pretesa, è inammissibile. La richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti diversi dall’obbligato è respinta quando il giudicato da ottemperare individua espressamente nell’amministrazione intimata il soggetto obbligato.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso in riassunzione per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania n. 3244/2014, che le ha riconosciuto i benefici di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 384/1990 (indennità della professione infermieristica) dal gennaio 1992 al giugno 1996, salvo conguaglio.

Dopo un pagamento ricevuto nel 2015 di € 6.342,88, la ricorrente assume un residuo di € 13.249,09, di cui € 5.474,37 per indennità ed € 7.996,02 per rivalutazione e interessi, con imputazione del versato agli accessori ex art. 1194 c.c. e obbligo di versamento dei contributi previdenziali. La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 463/2025, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. L’Università resistente ha eccepito l’avvenuto adempimento e chiesto l’intervento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge preliminarmente la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti delle Aziende ospedaliere. La sentenza da ottemperare è stata pronunciata nei confronti dell’Università degli Studi di Catania e individua in essa il soggetto obbligato; il giudicato osta all’estensione del contraddittorio ad altri soggetti.

Nel merito, il Tribunale richiama la disciplina dell’art. 49 del D.P.R. n. 384/1990, che prevede l’indennità annua lorda per gli operatori professionali infermieristici, e la qualificazione dell’istituto operata dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1221/2022: gli emolumenti previsti a beneficio del personale sanitario si estendono al personale universitario che svolga attività in regime di convenzione presso strutture del S.S.N., sotto forma di indennità di equiparazione, riconosciuta solo ove dal confronto tra trattamento di partenza e di destinazione scaturisca una differenza positiva.

L’amministrazione ha prodotto l’atto di liquidazione n. 21 del 10 febbraio 2015 e l’allegato prospetto di calcolo, con i criteri seguiti per la determinazione dell’indennità di equiparazione per il periodo indicato e la detrazione delle somme corrisposte giusta D.D. n. 78/2002. Il pagamento complessivo di € 6.342,88 corrisponde a indennità, interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Collegio rileva che la ricorrente nulla ha dedotto in merito al prospetto di computo, sul quale aveva un onere di specifica contestazione, né ha fornito elementi utili a chiarire per quali motivi l’adempimento non possa considerarsi satisfattivo del diritto scaturente dal giudicato. La genericità ed indeterminatezza della domanda non consentono di vagliare la fondatezza delle pretese avanzate.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, anche tenendo conto della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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