L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta del docente non ammette interessi non previsti (TAR Emilia-Romagna n. 365 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente supplente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. Il giudice dell’ottemperanza non può tuttavia integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire, con la conseguenza che la domanda di interessi legali deve essere rigettata qualora la pronuncia ottemperata nulla disponga in merito e non sia stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per somme maturate dopo il passaggio in giudicato. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, senza diritto a compenso.
Il Fatto
Una docente con contratti a tempo determinato ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, condannando il Ministero a consentirne la fruizione.
L’interessata, assunta l’inesecuzione della pronuncia nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di provvedere mediante l’assegnazione della Carta con accredito dell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi legali, e che fosse nominato un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione prodotta e della mancata costituzione del Ministero, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza. Risulta infatti scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti.
Quanto alla domanda di interessi legali, il Collegio ha osservato che la pronuncia da eseguire nulla dispone in merito e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980). La domanda è stata rigettata anche perché l’interessata non ha proposto la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., avendo invece espressamente richiesto gli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso, mentre le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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