Accertamento analitico-induttivo legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare (Cass. civ. Sez. 5 n. 19716 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento delle imposte sui redditi d’impresa, l’Amministrazione finanziaria, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito in via induttiva ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 opera soltanto in caso di accesso presso la sede del contribuente, non anche per gli accertamenti c.d. a tavolino. L’omessa pronuncia del giudice di primo grado su un motivo di ricorso non comporta la riforma della sentenza, ma impone al giudice d’appello di pronunciare sul motivo pretermesso.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società e, per trasparenza, ai suoi tre soci altrettanti avvisi di accertamento con i quali contestava maggiori ricavi per complessivi euro 207.170,72, ritenendo inattendibile la contabilità alla luce dell’antieconomicità della gestione. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, riscontrando la sussistenza dei presupposti per l’accertamento c.d. analitico-induttivo.
La società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e censurando la natura induttiva “pura” dell’accertamento, nonché la valutazione di elementi fattuali ritenuti irrilevanti. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto disatteso il primo motivo, affermando che l’eventuale omessa pronuncia del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l’atto impositivo non può comportare la riforma della sentenza impugnata, ma impone al giudice d’appello di pronunciare nel merito. Ne consegue che, a fronte della compiuta delibazione operata dalla CTR, perde ogni rilevanza la censura relativa alla motivazione apparente della sentenza di prime cure.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento per cui il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 opera esclusivamente in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente, non anche nell’ipotesi di accertamenti c.d. a tavolino, fondati sui dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente dall’Amministrazione. Nel caso di specie, risultando pacificamente assente qualsivoglia accesso presso la sede sociale, la doglianza è stata dichiarata infondata.
Con riferimento al terzo e al quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Suprema Corte ha rilevato che l’accertamento non era di tipo induttivo “puro”, bensì analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, come espressamente qualificato dalla CTR nella sentenza impugnata. La motivazione della decisione di secondo grado si diffondeva ampiamente sui presupposti dell’accertamento, valorizzando l’inverosimiglianza di una società mantenuta in vita per anni senza trarre alcun reddito e sostenendo ingenti perdite, circostanza di per sé sufficiente a fondare la presunzione di inattendibilità delle scritture contabili pur formalmente regolari. Le censure dei contribuenti si sono pertanto risolte in una mera contestazione delle valutazioni di fatto del giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità.
Il quinto e il sesto motivo, riguardanti la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonché il preteso travisamento dei fatti, sono stati dichiarati inammissibili o infondati. La Corte ha precisato che la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, mentre la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui l’onere della prova sia stato attribuito a una parte diversa da quella che ne era onerata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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