Travisamento della dichiarazione del venditore e omessa pronuncia sull’accredito extraconto (Cass. civ. Sez. 5 n. 18420 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012, conv. dalla l. n. 44/2012, giusta Corte cost. n. 37 del 2015, non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso qualora il tema della mancanza di una valida sottoscrizione non sia stato fatto valere con il ricorso introduttivo, poiché l’ordinaria efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale incontra il limite del rapporto ormai esaurito. L’errore percettivo che cade sul mezzo di prova relativo a un fatto decisivo, sul quale le parti abbiano discusso, integrando un travisamento della portata semantica, è denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. La paternità di una dichiarazione scritta è un elemento decisivo che, se travisato dal giudice di merito, determina la cassazione della sentenza per violazione delle norme sul ragionamento probatorio.
Il Fatto
Il contribuente impugnò un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, fondato su accertamenti bancari ai sensi degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972. La C.T.P. di Napoli accolse in parte il ricorso, rideterminando in euro 25.395 le maggiori somme imponibili conseguenti alle operazioni in entrata. L’appello del contribuente, volto a ridurre il maggior reddito a euro 4.049,59, fu respinto dalla C.T.R. della Campania, che confermò la sentenza di primo grado. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dapprima affrontato il primo motivo, con cui il contribuente deduceva l’insanabile nullità dell’avviso per la sottoscrizione da parte di un funzionario privo della qualifica dirigenziale. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la questione relativa al difetto di sottoscrizione non era stata fatta valere con il ricorso introduttivo del giudizio. In applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite, la Corte ha precisato che la pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012 non retroagisce sui giudizi in cui la questione non sia stata tempestivamente sollevata, essendosi il rapporto già esaurito.
Il secondo motivo riguardava invece l’incasso di euro 10.000, che il contribuente assumeva essere avvenuto a fronte della vendita di un gommone al fratello. I giudici di appello avevano disatteso la difesa, ritenendo che si trattasse di una mera autodichiarazione del contribuente. La Corte ha accertato un vero e proprio travisamento della prova, consistito nell’attribuire al contribuente, anziché al fratello, la paternità della dichiarazione prodotta agli atti. Trattandosi di beni mobili non registrati, la dichiarazione del fratello, a differenza di una semplice affermazione pro se, ha una potenziale efficacia probatoria che dovrà essere valutata dal giudice del rinvio.
Il terzo motivo censurava la sentenza per omessa pronuncia su una ripresa fondata sull’accredito di euro 10.895,08, rispetto alla quale il contribuente aveva fornito giustificazioni. I giudici di appello avevano erroneamente concentrato la loro attenzione su un diverso addebito di euro 12.000, già ritenuto giustificato in primo grado con pronuncia non impugnata dall’amministrazione. La Corte ha giudicato il motivo fondato, rilevando che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi su una partita effettivamente devoluta alla sua cognizione, cadendo in una svista sulla materia del contendere.
In accoglimento del secondo e terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.