È nulla la sentenza d’appello con motivazione apparente e contraddittoria sulla natura di società di comodo (Cass. civ. Sez. 5 n. 7231 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza d’appello la cui motivazione sia solo apparente, perché priva di un autonomo processo deliberativo, come nel caso di motivazione per relationem attuata mediante generica condivisione delle argomentazioni del primo giudice senza esame critico dei motivi di gravame. Incorre altresì nel vizio di contraddittorietà la motivazione che affermi che la società non è di comodo per poi dichiararne l’inoperatività, essendo proprio quest’ultima il presupposto per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 30, comma 4, l. n. 724/1994.
Il Fatto
La società contribuente, in liquidazione, oppose l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione una maggiore Ires, Irap e IVA. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso, ritenendo la società priva del diritto al rimborso ex art. 3, comma 45, l. n. 662/1996 in quanto società cd. di comodo.
La Commissione tributaria regionale della Puglia confermò la decisione, affermando che la società non potesse considerarsi di comodo, ma incentrando il proprio dictum sulla sua inoperatività, essendo rimasta in liquidazione per oltre cinque anni e non superando il test di operatività.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte rileva che la CTR, nel confermare la sentenza di primo grado, si è limitata a dichiarare di condividerne argomentazioni e contenuti, senza esplicitare alcun autonomo passaggio valutativo e senza confrontarsi con le censure del contribuente.
Tale proposizione è del tutto apodittica. Richiamando Cass. n. 27112/2018, la Corte precisa che è nulla, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, come nel caso della sentenza d’appello motivata per relationem tramite generica condivisione della ricostruzione del primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.
La Corte rileva inoltre la contraddittorietà delle affermazioni della CTR, la quale ha negato la natura di società di comodo e, al contempo, ha affermato l’inoperatività della società. Tale contraddizione è evidente perché è proprio l’inoperatività a costituire il presupposto per l’applicabilità della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30, comma 4, l. n. 724/1994.
Tale vizio, conformemente a Cass. n. 12096/2018, rende la motivazione inidonea a rendere percepibile l’iter logico seguito e a consentire il controllo sul ragionamento del giudice. L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento degli altri e il rinvio al giudice di secondo grado.
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Nota della Redazione
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