Onere atto d’obbligo per esenzione contributi sale cinematografiche (TAR Sicilia n. 2138 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dal pagamento degli oneri di concessione prevista per le sale cinematografiche dall’art. 20, comma 7, d.l. n. 26/1994, convertito nella legge n. 153/1994, presuppone in via inderogabile la preventiva sottoscrizione e trascrizione dell’atto d’obbligo di cui al comma 9, con cui il privato si vincola a mantenere la destinazione d’uso per venti anni. Il semplice rilascio di un permesso di costruire per un locale con destinazione cinematografica non è sufficiente a far sorgere il diritto allo sgravio in assenza di tale formalità. L’atto d’obbligo relativo a un titolo edilizio originario non estende i suoi effetti a un successivo e autonomo permesso di costruire. La fideiussione prestata a garanzia degli oneri copre l’obbligazione principale di pagamento delle rate, ma non si estende alle sanzioni previste dall’art. 42 d.P.R. n. 380/2001, delle quali risponde il solo debitore principale, trattandosi di obbligazioni autonome di natura punitiva.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittima quantificazione del contributo di costruzione relativo a un permesso di costruire rilasciato dal Comune per un intervento su un cineplex esistente: ampliamento del foyer, realizzazione di una nuova sala cinematografica con sala di proiezione e montaggio di tettorie con impianto fotovoltaico. La società riteneva applicabile la norma di favore dell’art. 20 d.l. n. 26/1994 per la sala di nuova realizzazione e contestava i parametri del regolamento comunale del 2016, invocando quello del 2023. Aveva chiesto la rideterminazione in autotutela, ottenendo solo un diniego, e aveva corrisposto la prima rata di euro 29.146,15 a fronte di una polizza fideiussoria prestata dalla compagnia assicuratrice garante.

Il Comune, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha proposto ricorso incidentale per la condanna della società e del fideiussore al pagamento delle rate scadute e non versate, oltre alle sanzioni dell’art. 42 d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la tesi dell’ente secondo cui la disciplina statale non troverebbe applicazione in Sicilia. Le misure del d.l. n. 26/1994 non incidono direttamente sulle materie dell’edilizia e dell’urbanistica, riservate allo Statuto regionale, ma attengono alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione di attività culturali, materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. Il richiamo a un proprio precedente (TAR Sicilia n. 1949/2010) conferma la vigenza delle disposizioni nell’Isola.

Quanto alla norma invocata, il Collegio rileva che la perizia di parte muove dal comma 8, che riguarda la trasformazione di una sala a unico schermo in sala plurischermo, ipotesi estranea al caso. Applicabile è invece il comma 7, che esclude la volumetria delle sale cinematografiche dal computo degli oneri. Poiché la causa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., il giudizio investe l’accertamento di un diritto soggettivo e il Collegio può applicare d’ufficio la norma pertinente, in ossequio al principio iura novit curia.

L’esenzione non opera tuttavia in concreto. Il comma 9 subordina l’agevolazione alla sottoscrizione e trascrizione di un atto d’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso per venti anni. La società non ha sottoscritto alcun atto per la nuova sala, né ha manifestato la volontà di avvalersi dello sgravio nella domanda di permesso, seguita dal Comune per il canale ordinario. Il Collegio aderisce a TAR Lombardia, Milano, n. 2725/2022: l’atto d’obbligo deve essere preventivo rispetto alla richiesta del titolo e non può essere sanato successivamente; la formalità è essenziale per evitare abusi. L’atto del 2003, relativo alla struttura originaria, non riverbera i suoi effetti sul nuovo e autonomo titolo.

Infondata è anche la domanda sull’applicazione dei parametri regolamentari del 2023. Il regolamento è entrato in vigore solo nel 2024 e, all’art. 34, esclude espressamente la propria applicazione ai titoli per cui sia già avvenuto il versamento, anche parziale, dei contributi: la società aveva già pagato la prima rata. Il regolamento non è dunque retroattivo.

Accogliendo il ricorso incidentale, il Collegio condanna la società e il fideiussore in solido al pagamento del debito residuo di euro 87.438,45. Le sanzioni ex art. 42 d.P.R. n. 380/2001, pari al 40% per il superamento dei termini, gravano invece sulla sola società (euro 34.975,38): la fideiussione non si estende alle obbligazioni sanzionatorie, autonome e punitive, come chiarito da TAR Veneto n. 487/2023 e TAR Puglia, Bari, n. 660/2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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