Atti comunali su convenzione urbanistica adottati iure privatorum e carenza di lesività (TAR Lombardia n. 3184 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le note con cui il Comune contesta l’inadempimento degli obblighi di una convenzione urbanistica e nega la proroga dei termini convenzionali, così come la successiva comunicazione che ribadisce la posizione dell’ente, costituiscono atti adottati dal Comune nella veste di soggetto contraente e non di autorità titolare di poteri di supremazia. Esse non hanno natura provvedimentale e non sono idonee a ledere in via diretta, autonoma e immediata la sfera giuridica del lottizzante, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il Comune non può imporre in via coattiva l’adempimento delle obbligazioni convenzionali se non all’esito di un’azione giurisdizionale che accerti l’inadempimento. La sopravvenuta riattivazione del procedimento, che elimini gli effetti dell’atto impugnato con i motivi aggiunti, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Le società ricorrenti, proprietarie di un vasto compendio immobiliare nella parte nord-est di Milano, erano lottizzanti di un piano di lottizzazione approvato nel 2008 e disciplinato da una convenzione urbanistica del 2010, poi integrata. L’attuazione del piano subiva ritardi legati alla realizzazione del cd. Nodo Gobba e alle indagini ambientali, con plurime proroghe concordate. Nel 2018 il Comune di Milano contestava l’inadempimento degli obblighi convenzionali e respingeva l’istanza di proroga dei termini; nel 2019 ometteva di dare atto dell’adempimento sollecitato dalle lottizzanti.

Le società impugnavano tali atti davanti al TAR Lombardia, dopo la trasposizione del ricorso straordinario. Con motivi aggiunti impugnavano anche la nota comunale del 2 agosto 2019, con cui il Comune, in ragione della pendenza del contenzioso e dell’adozione della variante al P.G.T., dichiarava sospese tutte le attività connesse all’attuazione del piano. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di natura provvedimentale e lesività degli atti e l’improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare del Comune e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di lesività degli atti impugnati. Le note del 2018 e del 2019 non avevano impedito la prosecuzione della fase attuativa, come attestato dagli atti successivi e dalla presentazione, in data 28 novembre 2018, dei progetti delle opere di urbanizzazione e dell’istanza di permesso di costruire, avvenuta prima della scadenza convenzionale.

Il Tribunale esamina il tenore letterale della comunicazione del 30 novembre 2018 e vi ravvisa il richiamo esclusivo agli impegni e alle clausole convenzionali: la riserva di rivalersi con le modalità previste dalla convenzione, l’apertura di un confronto tra le parti, il termine assegnato per dimostrare la volontà di adempiere e la riserva di dichiarare la decadenza ai sensi dell’art. 24.3 della Convenzione. Manca ogni riferimento a norme attributive di poteri di supremazia. La posizione del Comune trova dunque fondamento nel rapporto convenzionale e non è espressione di potestà pubblicistica autoritativa.

Analogo ragionamento vale per la comunicazione del 5 marzo 2019, che ribadisce la posizione del Comune quale soggetto contraente, disponibile a modificare la convenzione ma solo previo confronto e approfondimenti. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (T.A.R. Lombardia n. 202 del 2024, n. 839 del 2021, n. 732 del 2023, n. 2737 del 2022) e afferma che il Comune non può imporre in via coattiva l’adempimento delle obbligazioni convenzionali se non all’esito di un’azione giurisdizionale di accertamento dell’inadempimento.

In assenza di atti autoritativi e cogenti non si produce alcuna lesione della posizione sostanziale dedotta. Il pregiudizio prospettato difetta dei caratteri della concretezza e attualità richiesti dall’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo. Il Collegio precisa che la definizione in rito non è ostacolata dall’eccezione attorea sulla mancata risposta a tutte le richieste, poiché nessuno dei gravami contiene una domanda di accertamento dell’adempimento convenzionale.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: la comunicazione del 18 novembre 2019 ha riattivato il procedimento, superando la sospensione disposta con la nota del 2 agosto 2019 ed eliminando gli effetti dell’atto impugnato. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità e della risalenza della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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