Obbligo di concludere il procedimento di causa di servizio e silenzio-rifiuto (TAR Sicilia n. 2129 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la corresponsione dell’equo indennizzo deve essere concluso, tenuto conto dell’eventuale periodo di sospensione, entro 290 giorni. Decorso inutilmente tale termine senza l’adozione di un provvedimento espresso, si configura il silenzio-rifiuto e sorge l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Non è sufficiente che l’Amministrazione avvii il procedimento o ne completi solo alcune fasi: l’obbligo si adempie con la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso. Accertata l’illegittimità del contegno omissivo, il giudice ordina all’Amministrazione di pronunciarsi entro un termine e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, ex graduato dell’esercito italiano, ha presentato in data 19.07.2024 istanza al Ministero della Difesa per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e la corresponsione dell’equo indennizzo. Il procedimento coinvolge anche il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, competente ad emanare il prescritto parere tecnico.
Non essendo intervenuta alcuna conclusione, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-rifiuto, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il Ministero si è costituito e ha chiesto un rinvio, rappresentando che la pratica sarebbe stata esaminata con priorità e definita una volta acquisito il parere. Il ricorrente si è opposto e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del ricorso avverso il silenzio, muovendo dal termine procedimentale applicabile. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve concludersi entro 290 giorni, computando l’eventuale periodo di sospensione, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Il termine richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 5 dicembre 2024, n. 4014, T.A.R. Sicilia, Palermo, 24 giugno 2024, n. 2037 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3579.
Su questa base il Tribunale ha rilevato che il termine per provvedere sull’istanza del 19.07.2024 era decorso senza alcun provvedimento espresso. Il contegno dell’Amministrazione integra dunque la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, come dedotto dal ricorrente con l’unico motivo di ricorso, che richiama anche il d.P.R. n. 461/2001.
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio presentata dall’Amministrazione resistente. La circostanza che il Comitato di Verifica abbia comunicato che la pratica sarebbe stata esaminata con priorità e che il parere tecnico fosse ancora in fase di acquisizione non giustifica il differimento della decisione: l’obbligo di concludere il procedimento non si adempie con l’avvio o con il compimento di singole fasi, ma esige un provvedimento conclusivo espresso.
Accertata l’illegittimità del contegno omissivo, il Tribunale ha condannato il Ministero della Difesa a concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se più breve. In caso di perdurante inerzia ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo Dipartimento per l’Amministrazione generale presso il Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, chiamato a provvedere su espressa richiesta di parte entro ulteriori 120 giorni.
Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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