Onere probatorio del lavoratore agricolo dopo il disconoscimento INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16206 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione del lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà fondata sull’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. In tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto previdenziale consequenziale. La cancellazione dall’elenco è atto meramente consequenziale al disconoscimento. Il verbale ispettivo è fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. e fa piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza degli ispettori.
Il Fatto
La lavoratrice proponeva ricorso per ottenere l’iscrizione nel proprio nominativo nell’elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli anni dal 2006 al 2009, assumendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda agricola individuale. Il Tribunale rigettava la domanda, ponendo a carico della ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo a fronte del disconoscimento operato dall’INPS e degli insufficienti elementi probatori emersi dall’istruttoria.
La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando che la prova testimoniale raccolta era generica, lacunosa e contraddittoria rispetto alle allegazioni del ricorso introduttivo in ordine alla tipologia dell’attività svolta e ai periodi lavorativi, e che gli altri elementi documentali non erano sufficienti ad asseverare il rapporto, stanti anche gli esiti dell’ispezione. Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile, esaminando separatamente i motivi. Con i primi due motivi la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2094 e 230-bis cod. civ. e dell’art. 2103 cod. civ., lamentando che il giudice di appello avesse erroneamente applicato i requisiti propri del lavoro subordinato continuativo a una fattispecie di lavoro stagionale agricolo, nel quale sarebbe sufficiente il sinallagma lavoro-retribuzione. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché la ricorrente traduceva in una censura di violazione di legge una propria diversa valutazione degli elementi probatori, senza confrontarsi con la ratio decidendi incentrata sulla genericità e contraddittorietà delle deposizioni testimoniali, e perché le norme richiamate in rubrica non risultavano coerenti con la censura formulata.
Quanto al valore probatorio del verbale ispettivo, la Corte ha ribadito che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni rese dagli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice. Nel giudizio sul rapporto previdenziale il verbale ispettivo viene in rilievo non come atto amministrativo di cui sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., restando il giudizio logico-comparativo sul fabbisogno di manodopera non rivalutabile in sede di legittimità.
Con riferimento all’onere probatorio, la Corte ha ricordato che l’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno quando l’INPS disconosca l’esistenza del rapporto: da quel momento il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro. L’agevolazione non può giustificare un’inversione dell’onere della prova a carico dell’ente previdenziale, istituzionalmente preposto al controllo della veridicità dei dati dichiarati dal datore di lavoro, e la cancellazione dell’iscrizione è atto meramente consequenziale al disconoscimento.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente l’omesso esame di un fatto decisivo e l’inesistenza di motivazione, sono stati parimenti dichiarati inammissibili. In relazione al primo, la Corte ha rilevato che a fronte di una pronuncia di doppia conforme la ricorrente non aveva indicato in quale parte degli atti avesse contestato la rilevanza dell’accertamento sul calcolo presuntivo ettaro-colturale, non potendo una diversa valutazione delle risultanze ispettive configurarsi come omesso esame. Quanto all’ultimo motivo, la sentenza impugnata non aveva affatto contestato l’esistenza dell’azienda o dell’attività imprenditoriale, bensì l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato della richiedente, con la conseguente insussistenza del dedotto vizio di motivazione.
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Nota della Redazione
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