Onere della prova del correntista sull’esistenza del fido e natura delle rimesse (Cass. civ. Sez. 1 n. 4802 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista nei confronti della banca, ove al conto corrente acceda un’apertura di credito, grava sul cliente che agisce l’onere di allegare e provare l’esistenza del fido e l’erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all’art. 1194 cod. civ. alle rimesse operate, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito. Non è configurabile, invece, un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio o ripristinatorio.
Il Fatto
La società cessionaria di un rapporto di conto corrente, chiuso nel 2005, ha proposto azione di ripetizione di indebito nei confronti della banca, contestando la natura non pattizia di interessi, commissioni e valute. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo l’esistenza di un affidamento soltanto per un periodo limitato. La Corte d’Appello, investita dell’impugnazione, ha confermato la decisione, ritenendo in particolare che la prescrizione decorresse dalle singole rimesse e non dalla chiusura del conto, e che il correntista non avesse assolto l’onere di provare la sussistenza di un fido di fatto per il periodo successivo. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società cedente e la società cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei ricorrenti non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, in quanto tale istituto non si applica al giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio.
I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. Con essi i ricorrenti censuravano la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito in ordine alla presunta revoca dell’affidamento, deducendo un vizio di motivazione e la violazione delle regole sulla presunzione. La Suprema Corte ha rilevato che tali doglianze si risolvono in una richiesta di revisione dell’inferenza deduttiva operata dal giudice di merito, il cui accertamento in fatto è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non censurabile.
Il terzo motivo, concernente la distribuzione dell’onere della prova in tema di recesso dall’affidamento bancario, è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui deduceva che l’onere di provare la revoca gravasse sulla banca, poiché non censurava la corretta ratio decidendi fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del correntista circa la sussistenza degli affidamenti nei periodi controversi.
La censura è stata, invece, dichiarata infondata nella parte in cui involge la distribuzione dell’onere della prova. La Corte ha affermato il principio per cui, in presenza di un’apertura di credito, grava sul correntista che esperisce l’azione di ripetizione l’onere di allegare e provare l’erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all’art. 1194 cod. civ. alle rimesse operate, al fine di qualificarle come ripristinatorie della provvista, trattandosi di fatto costitutivo della domanda. Non è, di conseguenza, configurabile alcun onere a carico della banca di provare la natura solutoria delle rimesse, richiamando il precedente di Cass. n. 19812/2022.
Nota della Redazione
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