Responsabilità da ritardo e risarcimento: prova del danno e causalità (C.G.A.R.S. n. 852 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., non configurandosi nel procedimento amministrativo un rapporto obbligatorio paritario. Spetta al danneggiato provare, ex art. 2697 cod. civ., tutti gli elementi costitutivi della domanda: danno ingiusto, nesso di causalità materiale e colpa dell’Amministrazione. L’esistenza del danno non è conseguenza automatica dell’illegittimità provvedimentale, né può essere presunta, non soccorrendo il metodo acquisitivo. Il nesso causale si accerta con giudizio controfattuale secondo il canone del “più probabile che non”. In caso di incertezza sulla spettanza del bene della vita, il danno può liquidarsi come perdita di chance, ove ne sia accertata una probabilità seria e concreta.
Il Fatto
La società originaria istante chiedeva all’Assessorato regionale dell’Energia il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per un impianto fotovoltaico su terreno agricolo. Dopo l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR Sicilia, con sentenza n. 1268/2011, ordinava di provvedere. La titolarità del progetto veniva poi ceduta a una nuova società, con sede legale in Sicilia, requisito richiesto dal P.E.A.R.S. regionale. L’autorizzazione era rilasciata solo con D.R.S. n. 510 del 2012.
La società subentrata agiva per il risarcimento del danno, deducendo di non aver potuto realizzare l’impianto entro il termine del 24 maggio 2012 e di aver così perduto gli incentivi previsti dall’art. 65 d.l. n. 1/2012 e dall’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 28/2011. Il TAR rigettava la domanda; la società appellava la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro della responsabilità da esercizio illegittimo della funzione. La tesi prevalente la riconduce all’art. 2043 cod. civ.; altre pronunce hanno ipotizzato il contatto sociale qualificato o una responsabilità sui generis. L’Ad. Plen. n. 7/2021 ha confermato la matrice aquiliana, escludendo un rapporto obbligatorio nel procedimento, data la supremazia dell’Amministrazione e la coesistenza di potere e interesse legittimo.
Ne deriva il pieno operare dell’onere probatorio. Il danneggiato deve dimostrare il danno-evento, il danno-conseguenza e il coefficiente di colpa; il solo ritardo illegittimo non integra la colpa. Il nesso causale va accertato con giudizio controfattuale e prognosi ex ante, escludendosi quando altri fatti abbiano reso impossibile il conseguimento del bene della vita. Rileva anche il concorso di colpa del danneggiato che ometta i rimedi di tutela specifica, secondo l’Ad. Plen. n. 3/2011.
Nel merito, la censura di difetto di legittimazione resta assorbita. L’appello è infondato per due ragioni. Anzitutto, fino alla produzione della cessione di ramo d’azienda, avvenuta solo il 7 dicembre 2011, l’istanza originaria non era accoglibile, mancando il requisito della sede legale in Sicilia imposto dal P.E.A.R.S.; il ritardo anteriore non è quindi fonte di responsabilità.
In secondo luogo, la documentazione sulla disponibilità giuridica dell’area era incompleta: il contratto di locazione e costituzione di servitù era stato trasmesso solo nell’ottobre 2012, dopo la scadenza degli incentivi e dopo la proposizione del ricorso. Infine, la tempistica di realizzazione stimata in dodici mesi avrebbe comunque impedito il rispetto del termine del 24 maggio 2012, anche ove l’autorizzazione fosse stata rilasciata tra novembre e dicembre 2011.
Il Collegio distingue il caso dall’Ad. Plen. n. 7/2021, ivi sussistendo un giudicato interno sulla lesione del bene della vita e operando la questione sul piano della causalità giuridica. Qui, in assenza di giudicato, va valutata la causalità materiale, che difetta. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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