Prelievi latte, prescrizione decennale e interruzione nei giudizi del primo acquirente (Cons. Stato n. 972 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di credito dell’amministrazione per i prelievi latte si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., mentre gli interessi seguono il termine breve dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.. Non è applicabile il termine quadriennale dell’art. 3, comma 1, reg. CE n. 2988/95, che disciplina le azioni giudiziarie e non i crediti, e che comunque opera come termine minimo, restando consentito agli Stati membri mantenerne uno più lungo. La costituzione dell’amministrazione nei giudizi di accertamento negativo promossi dal produttore costituisce atto di interruzione della prescrizione con effetti permanenti ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ.. Tale effetto non si estende al produttore per il giudizio instaurato dal primo acquirente quando la sentenza abbia escluso, con autonoma e decisiva ratio, l’esistenza del rapporto di solidarietà.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti al TAR Veneto la cartella di pagamento con cui gli era richiesta la somma di euro 44.178,39 per prelievi latte relativi alle annate 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, oltre interessi e oneri di riscossione. Si costituiva solo il concessionario della riscossione, mentre restava inadempiuta l’ordinanza istruttoria con cui il primo giudice aveva chiesto ad Agea e ad Ader la produzione degli atti di imputazione del prelievo e delle successive intimazioni.
Il TAR accoglieva il terzo motivo e annullava l’atto per intervenuta prescrizione del credito. Agea e Ader appellavano, chiedendo l’ammissione di nuove prove documentali ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm. e censurando il riconoscimento della prescrizione. L’appellato resisteva, eccependo l’inammissibilità delle nuove produzioni e riproponendo i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema delle nuove produzioni documentali in appello. Richiamato l’orientamento della Sezione, esclude in via di principio l’ammissibilità dei documenti non depositati in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio, ma ammette sempre quelli attestanti la formazione di un giudicato, per evitare il contrasto tra pronunce. L’eccezione di giudicato esterno rientra tra le eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio. Divengono così ammissibili solo la sentenza del TAR Lazio n. 8837/2011 e quella n. 7759/2013.
Nel merito, la Corte conferma il termine decennale per il capitale e quello breve per gli interessi, escludendo l’applicabilità dell’art. 3, comma 1, reg. CE n. 2988/95, che riguarda le azioni giudiziarie e non i crediti, e che comunque fissa un termine minimo derogabile in senso più lungo.
Quanto all’effetto interruttivo, la costituzione di Agea nei giudizi promossi dal produttore determina l’interruzione permanente ex art. 2945, comma 2, cod. civ.. Per le annate 1995/1996 e 1996/1997, però, la sentenza del TAR Lazio n. 8837/2011 non è idonea, perché pronunciata nei confronti del primo acquirente: sebbene tra produttore e primo acquirente sussista un vincolo di solidarietà passiva ex art. 1310 cod. civ., la sentenza stessa ha escluso proprio l’esistenza di quel rapporto, con ratio decidendi autonoma e decisiva. La prescrizione resta quindi dichiarata.
Per l’annata 1997/1998, invece, la sentenza del TAR Lazio n. 7759/2013 costituisce idoneo atto interruttivo: risulta che Aima, ora Agea, si sia costituita nel giudizio, come attestato nel corpo della decisione. Il capitale non è dunque prescritto alla data della cartella del 2021, mentre gli interessi lo sono per il periodo anteriore al quinquennio, con esclusione dei periodi di sospensione ex lege (dall’1 aprile al 15 luglio 2019 e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Passando ai motivi assorbiti, la Corte li ritiene infondati: la nullità per contrasto con il diritto europeo è configurabile solo in caso di norma interna attributiva del potere incompatibile, mentre negli altri casi l’atto è annullabile e, consolidatosi il presupposto, il vizio non è più deducibile; il credito non ha natura tributaria; la duplicazione del ruolo è esclusa; incombe sul debitore la prova del fatto estintivo; la cartella è sufficientemente motivata. L’appello è accolto in parte, con annullamento parziale della cartella e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1310 c.c. – Prescrizione
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni