Il danneggiamento del braccialetto elettronico è procedibile d’ufficio (Cass. pen. Sez. 6 n. 9435 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di danneggiamento del braccialetto elettronico è procedibile d’ufficio. Lo strumento, funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell’interesse della collettività, è qualificabile come “cosa destinata a un pubblico servizio” ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., categoria che la novella di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 31/2024 ha escluso dall’estensione della procedibilità a querela. Per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, il giudice può respingere la richiesta quando, sulla base di elementi di fatto, esprima una prognosi negativa sulla solvibilità del reo, non essendo la condizione economica disagiata di per sé sufficiente ad accoglierla.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per i delitti di cui agli artt. 635 e 385 cod. pen., per aver distrutto il braccialetto elettronico ed essersi poi evaso dagli arresti domiciliari. Avverso la sentenza d’appello, il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la procedibilità a querela del danneggiamento, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando i tre motivi di impugnazione.
Quanto al primo motivo, i giudici hanno ritenuto manifestamente infondata la tesi della procedibilità a querela. La novella di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 31/2024 ha esteso la querela di parte al danneggiamento aggravato di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., ma solo “limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”. Il braccialetto elettronico rientra, invece, nella diversa categoria delle cose “destinate a pubblico servizio”, per la quale è rimasta la procedibilità d’ufficio. La Corte ha richiamato il proprio precedente indirizzo (Sez. 6, n. 5986 del 16/01/2026), condividendolo.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato reputato infondato: la Corte territoriale ha escluso la tenuità del fatto sulla base dell’entità del danno e delle modalità della condotta, avendo l’imputato distrutto un bene dello Stato per evadere e far perdere le proprie tracce. Motivazione giudicata logica e immune da vizi.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice può respingere l’istanza di sostituzione della pena anche in presenza di disagiate condizioni economiche, quando sia formulabile una prognosi negativa sulla capacità di adempiere. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la mancanza di attività lavorativa e la risalenza della documentazione sul lavoro carcerario, unitamente alle modalità della condotta, indicative dello spregio degli ordini dell’autorità.
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Nota della Redazione
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