Inammissibili in Cassazione le censure indiziarie non proposte al riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 37367 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le censure relative al giudizio di gravità indiziaria che non siano state prospettate con motivi specifici davanti al Tribunale del riesame sono inammissibili in sede di legittimità. Il controllo della Cassazione resta circoscritto alla sola logicità della lettura del materiale indiziario effettivamente sottoposto al giudice del riesame. Non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione questioni valutative su elementi indiziari rimasti estranei alla disamina di merito. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 è sufficiente lo scambio di consensi supportato dalla disponibilità della sostanza, essendo indifferente la successiva consegna.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’applicazione di una misura custodiale di maggior rigore nei confronti di un indagato gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, aggravato dall’agevolazione di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. La vicenda riguarda una cessione di cocaina concordata tra il ricorrente e un altro soggetto, con l’aggravante di aver rafforzato l’attività di un clan operativo su un territorio della provincia di Napoli.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure, esaminate congiuntamente perché entrambe dirette a contestare il giudizio di gravità indiziaria. Da un lato si deduce il vizio di tenuta argomentativa dell’ordinanza, per una lettura travisata, anche per omissione, degli elementi di indagine; dall’altro si contesta l’erronea interpretazione del dato normativo e processuale di riferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte premette un rilievo assorbente sul piano processuale. La difesa, nel proporre riesame, non aveva formulato alcun rilievo specifico, limitandosi alla mera interposizione del gravame cautelare privo di motivi. Davanti al Tribunale non era stata depositata alcuna memoria diretta a puntualizzare le doglianze: solo a verbale la difesa aveva contestato, in modo apodittico, il portato indiziario del colloquio captato.
Da qui l’inammissibilità delle censure che fanno leva su dati indiziari rimasti estranei alla disamina di merito sottoposta al Tribunale. Si tratta, osserva la Corte, di questioni valutative non suscettibili di verifica, per la prima volta, in sede di legittimità. Il perimetro del controllo demandato alla Cassazione è pertanto limitato alla sola logicità della lettura riguardante il materiale indiziario effettivamente apprezzato dai giudici della cautela.
Entro tale perimetro, le residue doglianze risultano manifestamente infondate. L’ordinanza gravata dà adeguatamente conto del contesto di narcotraffico e del dialogo captato tra il ricorrente e l’interlocutore, apprezzato a sostegno del giudizio di gravità indiziaria: aspetto, rileva la Corte, mai contestato dalla difesa. Il tenore letterale del colloquio lascia trasparire un accordo raggiunto tra i due interlocutori in termini di immediata evidenza, tanto più nell’ottica propria della verifica cognitiva del giudizio cautelare.
La stessa difesa non contesta che l’interlocuzione dia conto di una richiesta proveniente dal cessionario, che si discuta di cocaina — con riferimenti alla sostanza da “cucinare” e fornita in “pietra” —, che ne sia precisata la quantità e che il ricorrente abbia dichiarato una disponibilità immediata. Elementi, questi, dotati di auto-evidenza indiziaria. La proposta risulta incontroversa e ad essa segue una pronta dichiarazione di disponibilità, sintomo logico di condivisione non contraddetta dal dato captato.
La Corte aggiunge che, per la configurabilità del reato, è sufficiente lo scambio di consensi supportato dalla disponibilità della sostanza, essendo indifferente la successiva consegna. Ciò rende inconferenti le critiche sulla mancata precisazione dei costituti tipici della cessione. La conflittualità riguardante la scaturigine del contatto — l’unica emergente dal tenore della decisione gravata — non si pone in termini di inconciliabilità logica, perché di fatto superata dal successivo tenore del colloquio. Seguono l’inammissibilità del ricorso e le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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