Cumulo gratuito e soglia dei 18 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 17 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo gratuito dei periodi assicurativi di cui all’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012, ai fini della verifica del requisito dei diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 richiesto dall’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 per l’applicazione del sistema retributivo, devono computarsi tutti i periodi di contribuzione obbligatoria non coincidenti maturati presso le diverse gestioni, ivi compresi quelli versati presso gli enti di previdenza privati di cui al d.lgs. n. 509/1994. L’art. 1, comma 246, legge n. 228/2012 impone di tener conto di tutti i periodi accreditati nelle gestioni richiamate dal comma 239, senza distinzione tra assicurazione generale obbligatoria e casse professionali. Ne consegue l’illegittimità del criterio che escluda la contribuzione versata presso le casse professionali anteriormente al 1996 dal computo utile al superamento della soglia. La circolare INPS n. 140/2017 non è conforme al dettato normativo nella parte in cui opera tale esclusione.

Il Fatto

Il ricorrente, medico, ha svolto attività presso un’azienda universitaria ospedaliera con contratto a tempo indeterminato dal 1991 al 2020. Ha chiesto la pensione anticipata in cumulo ai sensi dell’art. 1, comma 239, legge n. 228/2012. L’INPS ha liquidato il trattamento con il sistema misto, escludendo dal computo dell’anzianità al 31 dicembre 1995 i periodi di sola contribuzione versati presso l’ENPAM per servizio di guardia medica.

Il ricorrente ha presentato istanza di riliquidazione e diffida rimasta senza riscontro. Ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del sistema retributivo per la quota a carico dell’INPS, con pagamento delle differenze, interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto, richiamando la propria circolare n. 140/2017 e il messaggio n. 2053/2020.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 1, commi 239 e 246, legge n. 228/2012. Il primo introduce il cumulo gratuito dei periodi maturati in diverse gestioni, includendo espressamente gli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996. Il secondo stabilisce che, per determinare l’anzianità rilevante ai fini del sistema di calcolo, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni richiamate.

Il giudice richiama l’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, che riconosce la liquidazione interamente retributiva a chi al 31 dicembre 1995 vanti almeno diciotto anni di anzianità contributiva. Rileva che la norma parla di anzianità contributiva senza operare distinzioni tra gestioni, purché si tratti di contribuzione obbligatoria. L’interpretazione letterale e sistematica induce quindi a computare tutti i periodi non coincidenti.

La Corte dichiara di aderire all’orientamento prevalente nella recente giurisprudenza contabile, richiamando le Sez. Giurisd. Sardegna, sent. 60/2022 e sent. 385/2021, Sez. Giurisd. Lazio, sent. 765/2021, Sez. Giurisd. Sicilia, sent. 877/2021, 870/2022 e 676/2022, Sez. Giurisd. Marche, sent. 357/2021, Sez. Giurisd. Lombardia, sent. 81/2021 e Sez. Giurisd. Liguria, sent. 109/2020. Tale lettura è coerente con la finalità del cumulo gratuito, volto a evitare disparità tra chi ha versato presso l’assicurazione generale obbligatoria e chi presso altre casse.

L’ENPAM rientra tra gli enti dell’allegato A del d.lgs. n. 509/1994 e dunque tra i soggetti destinatari del cumulo. Dall’esame degli estratti conto INPS ed ENPAM il ricorrente risulta aver maturato al 31 dicembre 1995 diciotto anni e cinque mesi, sommando riscatto di laurea e specializzazione, contribuzione ENPAM per guardia medica e contribuzione della Cassa Pensioni Sanitari. Il requisito è pertanto acclarato.

Il ricorso è accolto. La Corte dichiara il diritto alla riliquidazione con il sistema retributivo per la quota a carico dell’INPS dalla data del pensionamento e condanna l’Istituto al pagamento delle differenze sui ratei corrisposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per la parte eccedente. Le spese sono compensate in ragione della complessità e dell’esistenza di precedenti di segno diverso, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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