Esproprio per opera idraulica: scelta del tracciato è merito tecnico-discrezionale (TAR Sardegna n. 398 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di pubblica utilità di un’opera di sistemazione idraulica e la contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sono legittime quando l’amministrazione ha svolto un’istruttoria adeguata, valutando e comparando le soluzioni progettuali alternative e motivando le ragioni di interesse pubblico. L’individuazione delle modalità di realizzazione dell’opera e delle relative aree costituisce scelta tecnico-discrezionale di stretto merito dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per palesi errori di fatto, abnormità o manifesta irrazionalità. Il maggior sacrificio imposto al proprietario non incide sulla legittimità del potere espropriativo, ma rileva ai fini del calcolo dell’indennità. È conforme all’art. 42 della Costituzione l’espropriazione motivata da un interesse generale, anche quando l’opera avvantaggi un nucleo abitativo numericamente modesto.
Il Fatto
Il Comune di Luogosanto avviava il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle “Opere di sistemazione idraulica del Rio Bassacutena nei pressi dell’omonima frazione”, con comunicazione n. 1810 del 16 marzo 2023. La ricorrente era proprietaria di un’area interessata dalla procedura.
Con deliberazione consiliare n. 28 del 17 maggio 2023 l’ente approvava il progetto definitivo-esecutivo, del valore di € 410.000,00, adottando la variante allo strumento urbanistico e dichiarando la pubblica utilità. La proprietaria impugnava gli atti, lamentando carenza di pubblica utilità, sviamento di potere e violazione dei criteri di economicità e proporzionalità, per non aver l’amministrazione valutato alternative meno invasive, come una servitù di passaggio in luogo dell’esproprio.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge il ricorso. Il Collegio muove dalla constatazione dell’indiscussa sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla sistemazione idraulica del corso d’acqua, finanziata dalla Regione con € 410.000,00. La relazione tecnica illustrativa, richiamata dal giudice, espone in modo puntuale non solo le finalità dell’intervento ma anche le alternative progettuali valutate. Resta quindi smentita per tabulas l’affermazione di una mancata considerazione di soluzioni alternative.
Il percorso procedimentale è ricostruito con attenzione. Dopo lo studio di fattibilità del 2019, bloccato dallo Studio d’assetto idrogeologico che classificava l’area a pericolosità e rischio idrogeologico elevato, l’ente approvava un nuovo studio tecnico-economico nel 2023. Il progetto definitivo risponde all’esigenza di mettere in sicurezza il nucleo di “Stazzo La Prugna”, oggi raggiungibile solo tramite un guado sommergibile che, durante gli eventi di piena, isola le abitazioni.
L’individuazione del nuovo tracciato risulta pertanto sostanzialmente obbligata. Il potere espropriativo è stato esercitato dopo un’istruttoria adeguata e con ampia motivazione sulle scelte operate e sulle ragioni di interesse pubblico. Non corrisponde al vero, osserva il Collegio, che manchi l’interesse pubblico o che l’amministrazione abbia agito nell’interesse di pochi privati: il borgo, pur numericamente modesto, merita di essere conservato e reso accessibile in condizioni di sicurezza.
Quanto al profilo della proporzionalità, il TAR richiama l’orientamento secondo cui la scelta delle modalità di realizzazione dell’opera e delle aree costituisce merito tecnico-discrezionale, rispetto al quale le posizioni dei privati sono recessive. Tali determinazioni sono sindacabili solo per palesi errori di fatto, abnormità o manifesta illogicità, nella specie non ricorrenti. La ricorrente pretende di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’ente, sindacando la necessità stessa del tratto di viabilità e le relative modalità esecutive.
Il sacrificio imposto alla proprietaria, anche in ordine al pregiudizio nell’utilizzabilità del fondo, potrà essere valutato ai fini del calcolo dell’indennità di esproprio, ma non interferisce sulla legittimità del potere esercitato, conforme all’art. 42 Cost. Il ricorso è dunque infondato e viene respinto, con compensazione delle spese tra le parti per giusti motivi.
Nota della Redazione
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