Revoca CIG travolta dal giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 384 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’INPS respinge o revoca un beneficio di integrazione salariale già concesso, fondandolo sull’accertamento postumo dell’insussistenza originaria dei presupposti, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché ha contenuto discrezionale e non discende dall’inadempimento del beneficiario a un obbligo di rimborso. Nel merito, il diniego motivato per relationem su un verbale ispettivo cade quando il giudice ordinario ha accertato con sentenza passata in giudicato l’insussistenza dell’indebita fruizione della CIG e della lamentata mancanza di contrazione dell’attività. Il giudicato formatosi tra le stesse parti sull’illegittimo accertamento ispettivo vincola il giudice amministrativo e priva di presupposto il provvedimento di reiezione. La denominazione dell’atto — revoca, respingimento o decadenza — non è decisiva, ma orienta l’interprete nella qualificazione del potere esercitato.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel completamento e finitura edifici, presenta tre domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi dicembre 2013-marzo 2014, settembre-dicembre 2014 e dicembre 2014-marzo 2015, motivate da una temporanea contrazione dei carichi di lavoro. L’INPS rilascia le relative autorizzazioni CIG nel 2014 e nel 2015.
Nel 2016, a seguito di accesso ispettivo congiunto INPS e Direzione Territoriale del Lavoro, viene notificato alla società un verbale che contesta l’indebita fruizione della CIG per i medesimi periodi, assumendo l’assenza dei presupposti di legge e l’utilizzo dei dipendenti durante i giorni di sospensione. Nel 2017 l’INPS adotta tre provvedimenti di reiezione delle domande, impugnati davanti al TAR con sei motivi. L’Istituto eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, invocando il diritto soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione, limitandola ai provvedimenti di diniego: i conguagli previdenziali derivanti dal verbale sono già stati contestati davanti al giudice ordinario. I provvedimenti impugnati, pur nella loro perplessità qualificatoria, operano come revoca dei benefici già concessi per assenza originaria dei presupposti. Richiamata la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale afferma che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando la revoca deriva dall’accertamento postumo dell’insussistenza di un requisito di legittimità, mentre appartiene al giudice ordinario quando scaturisce dall’inadempimento del beneficiario.
Nel merito il ricorso è fondato. Anche qualificando i provvedimenti come revoca — con conseguente infondatezza del primo motivo — la motivazione risulta insufficiente e perplessa. L’assenza di contrazione dell’attività sarebbe provata, secondo l’INPS, dall’utilizzo di lavoratori illecitamente somministrati da altra società durante il periodo di cassa integrazione.
Il Collegio rileva che il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 137 del 16.07.2019, ha accertato l’insussistenza degli addebiti del verbale, dichiarando che nulla era dovuto dalla società all’INPS. La Corte d’Appello di Ancona n. 325/2021 del 27.12.2021 ha confermato la decisione, senza statuire sulla posizione della ricorrente, essendo l’appello limitato ad altra società: la parte relativa alla ricorrente è quindi passata in giudicato. Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 86 del 19.04.2023, ha poi ribadito che il giudicato copre l’illegittimità dell’accertamento per i periodi in contestazione.
Il verbale del 22.09.2016 non è quindi sufficiente a sostenere il diniego. Il giudice ordinario ha escluso l’indebito utilizzo dei lavoratori durante la CIG e, con esso, è caduta anche la contestazione dell’assenza del requisito della riduzione dell’attività lavorativa. Sono pertanto fondati e assorbenti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo. I provvedimenti del 10.05.2017 vengono annullati per i tre periodi indicati, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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