Estensione dell’ordine di bonifica alla curatela fallimentare e garanzie procedimentali (TAR Puglia n. 201 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione non può estendere alla curatela fallimentare, mediante una nota integrativa, il contenuto precettivo di un’ordine di bonifica adottato ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 nei confronti di altri soggetti, senza la previa comunicazione di avvio del procedimento. L’imputazione degli obblighi di ripristino ambientale a un nuovo destinatario integra una determinazione autonoma e richiede il contraddittorio procedimentale. L’omessa comunicazione assume valore sostanziale quando la scarna motivazione dell’atto non consenta al destinatario di rappresentare le ragioni della propria estraneità all’evento di contaminazione. Ne segue l’annullamento dell’atto, con salvezza della riedizione del potere previo contraddittorio.
Il Fatto
La vicenda riguarda la discarica di rifiuti solidi urbani sita nel territorio di Francavilla Fontana, affidata in concessione a un’ATI e poi gestita da una società consortile. L’attività di conferimento è cessata nel 2011 e il sito è stato oggetto di sequestro e confisca. La società gestrice, posta in liquidazione, è stata dichiarata fallita, con nomina del curatore.
A seguito del superamento dei valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione nelle acque sotterranee, la Provincia ha adottato un’ordinanza di bonifica indirizzata agli amministratori delle imprese coinvolte. Con una successiva nota, l’ente ha esteso l’ordine anche alla curatela, sul rilievo che nulla era pervenuto in merito allo scioglimento del vincolo contrattuale. La curatela ha impugnato entrambi i provvedimenti, lamentando la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune. L’eccezione è infondata: il Comune ha partecipato al procedimento esprimendo parere favorevole all’adozione dell’atto gravato, sicché vanta un interesse al mantenimento della sua efficacia.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondata la censura relativa alla violazione del giusto procedimento. L’ordinanza originaria individua quali destinatari esclusivamente gli amministratori delle società coinvolte: in nessuna sua parte la curatela è citata come soggetto tenuto alla gestione del sito. La circostanza che il provvedimento le sia stato notificato non vale a qualificarla come destinataria, dovendo l’ordine essere preciso nell’individuazione dei soggetti obbligati.
La nota del 23 marzo 2023 ha imposto ex novo alla curatela una serie di adempimenti: misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza, presentazione del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica, ricostituzione delle garanzie finanziarie, nomina del responsabile del sito. A fronte di una motivazione scarna e generica, incentrata solo sull’assenza di comunicazioni in merito allo scioglimento del vincolo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento assume valore sostanziale.
L’amministrazione, infatti, non ha consentito alla curatela di contraddire nella sede procedimentale circa le ragioni della propria estraneità alla contaminazione. Tali ragioni, ove valutate in istruttoria, avrebbero potuto condurre a una determinazione di segno diverso. L’accoglimento di questa doglianza determina, per la sua pregiudizialità logico-giuridica, l’assorbimento dei residui motivi.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato nei limiti dell’interesse e con obbligo per la Provincia di rideterminarsi previo opportuno contraddittorio. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’ente provinciale e sono compensate verso le altre parti.
Nota della Redazione
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