Condanna non sufficiente a fondare pericolosità sociale nel lavoro irregolare (TAR Toscana n. 175 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare, l’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, impone all’amministrazione un giudizio di pericolosità sociale effettivo e concreto, non limitato al mero rinvio a un atto giudiziario. La condanna rientrante tra i reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen. e non tra quelli automaticamente escludenti di cui all’art. 380 non è di per sé ostativa al rilascio del permesso in sanatoria. Per assumere valore ostativo autonomo le condotte criminose devono essere plurime e/o di gravità tale da rendere superflua ogni ulteriore valutazione, ivi compresa quella degli elementi favorevoli allo straniero. In difetto, il diniego è illegittimo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in data 17.06.2020, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Firenze, istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, in favore di un lavoratore extracomunitario. Acquisito il parere negativo della Questura, l’amministrazione rigettava la domanda con provvedimento notificato il 9.03.2023.

Il diniego si fondava sulla rilevazione, dal casellario giudiziale, di una condanna a carico del beneficiario della emersione, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 21.04.2016 per i reati di cui agli art. 474 cod. pen. e art. 648 cod. pen., con pena sospesa in via condizionale. Da tale precedente l’amministrazione desumeva l’elevata pericolosità sociale, allineandosi al parere della Questura. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo di ricorso. Dalla lettura del provvedimento si evince che l’unico elemento ostativo è la condanna del 2016, relativa a commercio di prodotti con segni falsi e a ricettazione nella ipotesi lieve di cui al comma 2 dell’art. 648, con pena di quattro mesi di reclusione sospesa e multa di euro 300,00. I fatti risalgono al 6.10.2009, quando il ricorrente svolgeva attività di commercio ambulante abusivo.

La Questura ha richiamato anche una segnalazione del 17.11.2009 per la violazione di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 e un provvedimento di espulsione del 15.05.2009. Di tali circostanze però nulla risulta nel provvedimento impugnato. Esse pertanto non possono essere valorizzate in giudizio, in virtù del divieto di integrazione postuma della motivazione mediante le memorie difensive dell’amministrazione, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (T.A.R. Trentino-Alto Adige n. 84 del 2023; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 178 del 2023).

Il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020. La norma richiede una valutazione di pericolosità che tenga conto anche di eventuali condanne, anche non definitive, per uno dei reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen.. La giurisprudenza citata (T.A.R. Veneto n. 1098 del 2022) esige un giudizio effettivo e concreto, basato sulla natura e gravità dei fatti, non potendosi l’amministrazione limitare a un mero rinvio all’atto giudiziario. Il T.A.R. Lombardia n. 965 del 2022 precisa che vanno valutate anche le circostanze favorevoli, quali il periodo di permanenza in Italia, il tempo trascorso dalla condanna, l’espletamento di lavoro stabile, il grado di radicamento e di integrazione sociale, da bilanciare con la complessiva condotta dello straniero.

Tali oneri istruttori e motivazionali non risultano assolti. La condanna del 2016 rientra tra i reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen. e non tra quelli automaticamente escludenti di cui all’art. 380 cod. proc. pen., richiamato dalla diversa disposizione dell’art. 103, comma 10, lett. c). Le tipologie di reato in esame non sono quindi di per sé ostative. Non è condivisibile la tesi erariale secondo cui il richiamo ai fatti penalmente rilevanti e al parere della Questura integrerebbero sufficiente motivazione. L’amministrazione può trarre dai precedenti penali elementi per il giudizio di pericolosità, ma perché essi assumano valore ostativo autonomo occorre che le condotte siano plurime e/o di gravità tale da rendere superflua ogni altra considerazione.

Nel caso di specie tale circostanza non ricorre e l’amministrazione non motiva né si difende sul punto. Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con condanna del Ministero dell’Interno alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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