Bonifica ambientale: ordine al solo amministratore e responsabilità del fallito (TAR Puglia n. 202 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di bonifica adottata ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 può essere indirizzata esclusivamente nei confronti del responsabile della contaminazione, individuato all’esito di un’adeguata istruttoria sul nesso causale tra la condotta e l’evento di inquinamento. La responsabilità ambientale rientra nel paradigma della responsabilità extracontrattuale soggettiva, con esclusione di qualsiasi forma oggettiva o per fatto altrui. Non è ammissibile l’ordine rivolto al solo amministratore di una società quando gli obblighi di facere imposti presuppongano la disponibilità del sito, venuta meno per effetto dello spossessamento fallimentare. La P.A. deve dar conto delle ragioni dell’imputazione soggettiva e dell’incidenza delle condotte succedutesi nel tempo.

Il Fatto

Una Provincia ordina la bonifica di una discarica dismessa dopo che ARPA rileva il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee per il parametro ferro. Destinatari dell’ordine, tra gli altri, i rappresentanti legali delle società coinvolte nella gestione del sito, tra cui l’amministratore e liquidatore della società consortile affidataria della concessione.

La vicenda si snoda attraverso un lungo arco temporale: affidamento della concessione, costituzione della società consortile, cessazione del conferimento, sequestro e confisca della discarica, ordinanze commissariali di messa in sicurezza, fallimento delle società e subentro della curatela nella detenzione del sito. L’amministratore impugna l’ordinanza provinciale, lamentando la propria estraneità soggettiva e il difetto di istruttoria. In via cautelare il TAR accoglie l’istanza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum della curatela fallimentare. L’interveniente agisce infatti a tutela di una posizione propria, azionabile con autonomo ricorso, e non vanta un interesse di mero fatto. Parimenti infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva: il Comune ha partecipato al procedimento esprimendo parere favorevole, mentre il controinteressato figura tra i destinatari dell’atto.

Nel merito, il Tribunale ritiene non condivisibile la censura sul difetto di notifica, poiché la trasmissione a mezzo PEC al difensore ha raggiunto lo scopo. Accoglie invece il motivo sul difetto di motivazione in ordine alla posizione soggettiva del ricorrente.

La Provincia, dopo aver individuato la responsabilità delle società, non ha reso intelligibili le ragioni per cui l’ordine sia stato rivolto direttamente ai loro legali rappresentanti, anziché alle società stesse. Il richiamo operato dalla difesa provinciale all’art. 2476 cod. civ. non convince: gli obblighi imposti dall’ordinanza (misure di messa in sicurezza d’emergenza, piano di caratterizzazione, ricostituzione delle garanzie finanziarie, nomina del responsabile del sito) sono obblighi di facere che mal si conciliano con la responsabilità risarcitoria dell’amministratore verso soci e terzi.

A ciò si aggiunge che la dichiarazione di fallimento comporta lo spossessamento del soggetto fallito, privato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni. Non è quindi comprensibile in quali modalità il ricorrente potrebbe porre in essere le attività richieste.

Il Collegio ritiene fondata anche la doglianza sul difetto di istruttoria. L’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 impone alla Provincia di svolgere le opportune indagini per identificare il responsabile dell’evento di superamento. Il principio “chi inquina paga” e il canone civilistico del “più probabile che non” consentono di fondare l’individuazione del responsabile su elementi indiziari, ma non di prescindere da un accertamento sul ruolo gestorio e sull’epoca di insorgenza della contaminazione, alla luce dello sviluppo diacronico degli eventi. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento dei residui motivi, salva la riedizione del potere e con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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