Estinzione anticipata prestito contro cessione del quinto rimborso costi up-front e recurring (ABF Collegio di Roma n. 309 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto del pensionato, ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b. il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Sia per i costi recurring sia per quelli up-front il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). Sul piano intertemporale, ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla pronuncia della Corte di giustizia UE nella causa C-383/18, ma le imposte non sono comunque soggette a riduzione.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva stipulato nel 2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, per un montante lordo di € 24.720,00, da restituire in centoventi rate mensili. Nel novembre 2023, in corrispondenza della rata n. 48, estingueva anticipatamente il finanziamento. Dopo aver esperito reclamo, chiedeva il rimborso di € 1.813,20, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale.

L’intermediario resistente eccepiva che l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 e le disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia non erano stati dichiarati illegittimi e che il contratto indicava espressamente gli oneri non rimborsabili in caso di estinzione anticipata. La questione giungeva quindi davanti al Collegio per la quantificazione del rimborso dovuto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, e dalla sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2019 nella causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il principio è direttamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione, come chiarito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019.

Sul piano intertemporale, il Collegio rileva che l’art. 125-sexies è stato sostituito dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 e che, per i contratti anteriori, l’art. 27 del d.l. n. 104/2023 ha previsto il mantenimento delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione, fatte salve le regole su indebito oggettivo e arricchimento senza causa, con esclusione della riduzione delle imposte. Poiché il contratto era stato stipulato prima del 25 luglio 2021, continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies, come interpretato dalla decisione n. 26525/2019.

Quanto ai criteri, il Collegio richiama la possibilità di declinare i costi up-front in modo differenziato rispetto ai recurring, purché il criterio sia comprensibile e proporzionato. In mancanza di clausola, i costi up-front si riducono secondo un’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con criterio analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020, il Collegio ha aderito all’orientamento che assoggetta a riduzione anche il compenso per l’intermediazione creditizia, ancorché documentato, e che ritiene valide le clausole che disapplicano il criterio pro rata temporis per i costi recurring.

Sul riparto dell’onere probatorio, poiché la ricorrente non aveva prodotto il SECCI, il Collegio richiama la pronuncia del Collegio di coordinamento n. 7716/2017, che pone a carico del ricorrente la prova della natura recurring delle commissioni, e considera entrambi gli oneri in questione come up-front. Applicando il criterio del costo ammortizzato, il rimborso è determinato in € 1.199,02, importo inferiore alla richiesta perché quest’ultima quantificava tutte le commissioni secondo il criterio lineare. Il Collegio accoglie quindi nei limiti indicati, con interessi legali dalla richiesta al saldo, e respinge la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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