Responsabilità precontrattuale della banca e prova del danno da informazioni errate (ABF Collegio di Milano n. 4951 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca che, nella fase precontrattuale di concessione di un mutuo, violi gli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1337 e 1175 c.c. e all’art. 120-novies TUB risponde a titolo di responsabilità precontrattuale solo se il cliente alleghi e provi il pregiudizio concretamente subito e il nesso causale con la condotta dell’intermediario. La mancata produzione delle condizioni del finanziamento successivamente stipulato presso altro istituto e delle quietanze dei maggiori esborsi impedisce di ravvisare il danno emergente e il danno da interesse differenziale. Il danno da stress non è risarcibile in re ipsa, occorrendo la prova di una lesione di un diritto inviolabile della persona. Sono inammissibili, perché implicano un facere infungibile o una modifica del rapporto, le domande volte a ottenere il ripristino del tasso fisso e l’accettazione della polizza offerta dalla cliente.
Il Fatto
La ricorrente aveva richiesto un mutuo fondiario per l’acquisto della prima casa con accesso al Fondo di garanzia Consap. Dopo aver trasmesso una polizza casa e aver ricevuto dalla filiale rassicurazioni scritte sulla possibilità di usufruire delle agevolazioni under 36 anche a rogito successivo, chiedeva la modifica del tasso da misto a fisso e un PIES aggiornato. Il rogito veniva fissato a una data successiva rispetto a quella richiesta. La cliente, non avendo stipulato con l’intermediario, si era rivolta a un altro istituto, portando la pratica a conclusione in tempi rapidi.
Ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità della condotta e il risarcimento del danno: maggiori imposte, canoni di locazione, differenza di costo del finanziamento e danno da stress. L’intermediario ha eccepito la genericità del ricorso, la carenza probatoria e l’inammissibilità delle richieste di ripristino del tasso e di accettazione della polizza.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato inammissibili le domande di ripristino del tasso fisso e di accettazione della polizza, perché di natura costitutiva e volte a una condanna a un facere infungibile, estranee alla competenza dell’Arbitro. Ha invece respinto l’eccezione di carenza di interesse ad agire: la stipula del mutuo presso altro intermediario non preclude la domanda risarcitoria da responsabilità precontrattuale.
Nel merito, il Collegio ha escluso la dedotta modifica unilaterale del tasso. Dalla documentazione precontrattuale risultava che le condizioni originarie prevedevano già un tasso misto: la dicitura “tasso fisso” nel PIES concerneva la sola componente applicabile fino al 2028, come chiarito dal piano di ammortamento. Il PIES trasmesso al notaio riportava le medesime condizioni, non peggiorative. Il Collegio ha tuttavia ravvisato in astratto una violazione dei doveri di trasparenza nell’inclusione della polizza tra i servizi accessori.
Quanto alla perdita delle agevolazioni under 36, il Collegio ha osservato che la garanzia Consap era già ottenuta e non subordinata al compimento del 36° anno: un pregiudizio sarebbe configurabile solo in astratto, ma la ricorrente non ne ha dimostrato l’insorgenza. Manca la prova delle condizioni del successivo mutuo, del danno da interesse differenziale e delle maggiori imposte allegate. Anche i canoni di locazione difettano di prova del nesso causale, poiché il ritardo non appare frutto di una dilatazione patologica dei tempi e in parte riconducibile alla richiesta di modifica delle condizioni formulata dalla cliente.
Infine, il danno da stress non è risarcibile: non è configurabile un danno in re ipsa e non è provata la lesione di un diritto inviolabile della persona, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26972/2008. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale
- Art. 120-novies TUB – Obblighi precontrattuali